N. 2968/01 RG NR

N. 1639/03 RG TRIBUNALE

TRIBUNALE PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice dr. Michele MONTINGELLI, della sezione IX penale, all'udienza del 09/04/2004 , ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R.G., nato a ... il .., res.te in .. Via ..,  elett.te dom.to in ... Via .. presso il cognato F.P..

IMPUTATO

A) del reato di cui all'art. 570 2° comma nr. 2 c.p. per aver serbato una condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, per aver omesso di versare alla ex moglie M.C.A. ed ai figli minori G. e S. l'assegno mensile stabilito in sede di separazione coniugale dal Tribunale Civile di Milano in data 15/06/1999 (causa N. 1010/99 R.G.) ed anche ai minori importi sottraendosi all'obbligo di assistenza inerente alla sua potestà di genitore e facendo così mancare loro i mezzi di sussistenza.

B) di cui all'art. 570 1° comma c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori.­

In Milano su denuncia del 15/0112001

In esito all' odierno dibattimento, celebratosi in presenza dell'imputato, sentite le parti che hanno adottato le seguenti

CONCLUSIONI

il Pubblico Ministero, nella persona di dr.ssa N. v.p.o.:

mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa

 

il Difensore di parte civile, nella persona di Avv. Picerno:

si associa alle richieste del P.M. e produce nota spese.

la Difesa, nella persona dell'Avv. P.:

minimo della pena att. gen. benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conclusasi la fase di pubblico giudizio è opinione del Giudice che questa abbia fornito parziale conferma della fondatezza dell'architettura accusatoria.

A tale riguardo va preso e dato atto di come il fascicolo di causa offra dati probatori, rappresentati vuoi dalla deposizione di M.C.A., vuoi da quella di B.E., vuoi dalla documentazione acquisita, che permettono di asserire quanto segue:

1 ) Dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ovile, nel giugno 1999, in sede di separazione, R.G. avrebbe dovuto versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, avuti da M.C., dalla quale si andava separando, una somma mensile di 450 mila lire.

2) Stando a quanto riferito dalla M. il R., il quale non ha smentito la circostanza, a far tempo dall'anno 2000 non ha più versato alcunché, adducendo a giustificazione l'insufficienza di risorse economiche.

3 ) Sempre stando a ciò che ha reso noto la M. il R., sempre a far tempo dalla separazione, omologata nel luglio 1999, si è sostanzialmente disinteressato dei figli, recandosi assai raramente a visitarli e non facendosi neppure carico, vuoi a livello economico vuoi a livello psicologico, della patologia renale che colpiva e che colpisce tuttora (cfr. la documentazione sanitaria prodotta agli atti in copia) la figlia S. e che, ancora una volta alla stregua di ciò che ha dichiarato la M., ha comportato la perdita di un rene.

4 ) Solo in un paio di circostanze, in occasione dei ricoveri ospedalieri della S., il R. si è recato a farle visita, e solo molto saltuariamente, ed a quanto sembra in coincidenza con momenti nei quali erano presenti i suoi genitori, o nei quali comunque era sua intenzione “mostrare” i figli ai medesimi, il R. si è determinato a portarli con sé per alcune ore.

5 ) Il giudicando odierno ha stipulato, in data 1/3/1999, un contratto di locazione per un'abitazione nella quale, lasciato il tetto coniugale, doveva andare a dimorare, ed il relativo canone era pari a 750 mila lire mensili.

6 ) Stando a ciò che emerge dal libretto di lavoro del R., una copia del quale è stata acquisita al fascicolo di causa, questi ha esercitato continuativa attività lavorativa nei periodi 514/2000 –19/3/2001,10/8/2001 – 3/5/2002 e 6/3/2003 -1/3/2004.

7 ) La M. ha esercitato in questi anni attività lavorativa che, negli anni 2001, 2002 e prima metà del 2003, le ha consentito di percepire redditi rispettivamente di circa 7 milioni annui di vecchie lire, di circa 7.000 EURO annui e di circa 750 EURO mensili.

8 ) Al fine di fronteggiare i bisogni dei figli minori la M. ha dovuto ricorrere agli aiuti economici di padre, madre e sorelle.

9 ) Il R. è stato sfrattato dall'appartamento che aveva locato per morosità, in relazione ai canoni eventualmente pagati non ha prodotto documentazione e, talvolta, si dedica a giuoco d'azzardo (Bingo).

Il quadro complessivo, quindi, che si deve reputare gli atti delineino è quello di due persone, la M. ed il R., la cui esistenza negli anni dei quali qui si discute (dal 2000 in poi) è stata sicuramente contraddistinta da consistenti problemi economici.

Certamente anche il R., perlomeno alla stregua delle evidenze probatorie offerte dal fascicolo, ha dovuto affrontare a sua volta, non meno dell'ex coniuge convivente, problemi di gestione del proprio “mènage” economico.

E' però pure vero che l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori attiene ad esigenze assolutamente primarie delle quali un padre deve farsi carico organizzando la propria vita, anche a costo di sacrifici (i quali ovviamente non devono giungere sino alla negazione dei suoi bisogni essenziali ), in modo da forvi fronte secondo il massimo delle sue concrete possibilità.

In particolare, se è indubbio che il canone di locazione dell'abitazione summenzionata era, obiettivamente consistente, è però pure pacifico come il R. abbia dichiarato, come visto, di avere dovuto lasciare la stessa a causa del mancato pagamento del dovuto.

Prescindendo quindi dal fatto che il predetto, laddove avesse veramente voluto ottemperare ai propri obblighi di mantenimento dei figli minori, avrebbe potuto verosimilmente trovare una sistemazione abitativa meno costosa (si trattava infatti di un appartamento di due locali + servizi), se egli non ha utilizzato le proprie risorse economiche principalmente allo scopo di fronteggiare l'onere locatizio deve certamente avere avuto, posto che tale onere risulta costituisse all'epoca quello per lui più consistente per il proprio mantenimento, la disponibilità, perlomeno nei periodi nei quali disponeva di attività lavorativa stabile, di risorse atte a consentirgli un versamento di somme in favore dei figli minori.

A questo proposito il Giudice, per un verso tenuto conto delle entrate medie risalenti al periodo precedente all'ultima assunzione del R. nel bar di M.S. il 6/312003, nonché del fatto che quest'ultimo ha ammesso di dedicarsi, sebbene sporadicamente, al giuoco d'azzardo, e per altro verso tenuto conto dei desumibili restanti complessivi costi di mantenimento diversi dall'abitazione, è dell'avviso di poter quantificare in 50 EURO la somma che sicuramente l'odierno giudicando sarebbe stato in grado di indirizzare a beneficio dei discendenti

Questa somma, sebbene assai modesta, avrebbe comunque rappresentato un aiuto per i famigliari, i quali pertanto, per pari importi, non avrebbero dovuto ricorrere, con tutti i connessi sensi di imbarazzo che ciò certamente comportava, agli aiuti forniti, stando a ciò che ha riferito la M., da parenti della stessa.

Sicura dovendosi considerare, in base a quanto sin qui .osservato, la responsabilità penale del R. in ordine ai periodi, durante i quali prestava attività di lavoro stabile, precedenti all'assunzione testè citata, ancor più certa va reputata quella discendente dalle omissioni verificatesi tra il 6/3/2003 e l'1/3/2004, giorno, quest'ultimo, in cui risulta essersi verificata l'interruzione della collaborazione con il bar denominato “...” di via ..., in .., titolare del quale pare sia la predetta M..

Infatti, ove si tenga conto del fatto che, alla luce di ciò che ha asserito lo stesso R., il livello di retribuzione oscillava, durante tale ultimo lasso di tempo, intorno agli 850 EURO mensili, appare del tutto ingiustificato il mancato versamento di una qualche somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori: per questo periodo, anzi, il Giudice è dell'avviso che una valutazione complessiva della situazione del suddetto debba portare tranquillamente a concludere per l'esistenza della possibilità di versare in favore dei discendenti una somma di 100 EURO al mese.

In definitiva, se il Giudice è pervenuto al convincimento che il fascicolo di causa, per quel che si riferisce ai periodi durante i quali il R. risulta non avere avuto la disponibilità di un'attività di lavoro fissa (dal momento della separazione quelli dal 31/5/1999 al 5/4/2000, dal 19/3/2001 al 10/8/2001 e dal 3/5/2002 al 6/312003), non offra la prova certa che egli si trovasse nella reale condizione di contribuire, seppur con somme assai modeste, al mantenimento dei figli minori (per quanto, come emerge ad esempio dalla comunicazione in atti datata 7/6/2003, della Stazione dei CC di ..., nonché dalla stessa elezione di domicilio dibattimentale del R., è verosimile che questi, rintracciabile presso la pizzeria milanese del cognato, prestasse comunque, durante le fasi di formale disoccupazione, attività di lavoro “in nero”), sicché per le omissioni verificatesi in tali periodi reputa di dover emettere una sentenza di assoluzione ex art. 530, III comma c.p.p., in quanto vi è il dubbio che il fatto non costituisca reato, per ciò che riguarda i restanti periodi il Giudice è addivenuto alla convinzione che il predetto debba essere dichiarato responsabile in ordine ai mancati versamenti di somme a beneficio dei discendenti.

Quanto, infine, all'addebito di cui all'art. 570, l° comma c.p., la responsabilità del R. discende da ciò che è stato detto ai punti 3 ) e 4 ) sopra articolati: la M.C. ha, come visto, riferito che la persona qui tratta a giudizio, sebbene, tra l'altro, la figlia S. sia colpita da patologia renale di non trascurabile importanza, non ha ottemperato all'obbligo, intimamente connesso con la paternità, di assistenza morale in favore dei figli minori, interessandosi solo saltuariamente delle loro condizioni ed in realtà praticamente sottraendosi all'obbligo di partecipare all'indispensabile opera educativa.

In conclusione: R.G. va dichiarato responsabile dell'illecito di cui agli artt. 81 cpv., 570, II° comma, n. 2 e 570, I° comma c.p., per avere perpetrato, ispirate da un unico disegno indebito vista la loro contiguità cronologica, omissioni integranti gli estremi e della violazione degli obblighi di assistenza materiale e della violazione degli obblighi di assistenza morale.

A questo riguardo va osservato come la qualificazione giuridica del fatto sposata dal Pubblico MInistero titolare del procedimento sia palesemente errata.

Una più approfondita riflessione, nella fase delle indagini preliminari, sulle vicende di causa avrebbe reso chiaro come anche il comportamento ricondotto nell'area di operatività dell'art. 570, II° comma, n. 2 c.p. andasse in realtà riportato all'area di operatività dell'art. 81 cpv. c.p.

Invero, se, come risulta avere ritenuto il Pubblico Ministero titolare del procedimento, la consumazione dell'illecito si ha nel momento in cui si verifica la violazione del provvedimento adottato dal Giudice Civile in sede di separazione con riguardo all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, essendo del tutto evidente che con tale provvedimento si va ad imporre sul destinatario un'obbligazione pecuniaria caratterizzata da un termine, ed essendo altrettanto evidente la coincidenza temporale (anche se non necessariamente attinente pure all “quantum” dell'omissione) tra inadempimento di natura civilistica e consumazione dell'illecito penale, ad ogni scadenza temporale non potrà che ritenersi perfezionato l'illecito di cui all'art. 570, 11° comma, n. 2 c.p., con la conseguenza che una pluralità di omissioni succedentisi, senza soluzione di continuità, nel tempo dovrà essere letta in chiave di violazione reiterata, ispirata da un unico disegno indebito vista la detta ritmica cadenza temporale, degli obblighi di assistenza materiale in favore dei figli minori.

Al R. possono essere riconosciute le attenuanti generiche, e questo alla luce dell'assenza di precedenti, sicché stimasi equa sanzione da irrogargli quella di mesi 4 di libertà controllata, così sostituita la sanzione detentiva di mesi 2 di reclusione, e 1.200 EURO di multa (pena base, in relazione all'illecito, di maggior disvalore, di cui all'art. 570, II° comma, n. 2 c.p., specificamente attinente al primo dei mesi in cui si ritenuto che il predetto fosse in grado di versare 100 EURO, mesi 1 e 210 EURO, ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p., ed aumentata fino a mesi 2 e 800 EURO per le restanti omissioni riconducibili al dettato di tale ultima disposizione, nonché di 400 EURO per la violazione degli obblighi di assistenza morale ).

Alla sostituzione della sanzione ci si determina tenuto conto da un canto del fatto che il R. pare soggetto proclive a svolgere attività lavorativa e dall'altro del criterio enunciato dall'art. 58 l. 689/81.

Poiché penalmente condannato il suddetto va condannato al pagamento delle spese processuali, mentre la riferita situazione giuridico - penale delinea un quadro tale da consentire la formulazione di una prognosi sui suoi futuri comportamenti di rilevanza penale compatibile con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

A mente degli artt 538 e ss. c.p.p. il R. va poi condannato al risarcimento dei danni in favore dei figli minori G. e S., costituitisi parte civile con la rappresentanza della madre M.C.A., danni che, sulla base delle osservazioni sopra esposte per quel che concerne le somme che si reputa potessero essere versate (50 EURO per 21 mesi e 100 EURO per 12 mesi, per un totale di 2.250 EURO), nonché in forza del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c. c. in relazione al pregiudizio morale conseguente all'illecito di cui all'art 570, I° comma c.p. (1.375 EURO per ciascuna delle dette parti civili) si ritiene di dover liquidare in 5.000 (cinquemila) EURO.

Tenuto conto del tempo trascorso dall'inizio delle omissioni e dei caratteri di obbligazione anche alimentare che contraddistingue quella di profilo economico lasciata inadempiuta dal giudicando odierno, lo scrivente reputa esistano le condizioni per accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa delle citate parti civili, di concessione della provvisoria esecuzione del capo della presente pronuncia avente ad oggetto il risarcimento dei danni.

R.G., infine, va condannato alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese di costituzione e difesa per il presente grado di giudizio, spese che, tenuto conto del numero di udienze resesi necessarie per la definizione del procedimento, nonché della natura delle questioni trattate, si liquidano in 2.500 ( duemilacinquecento ) EURO, onorari compresi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e contributi di legge.

Al riguardo, conclusivamente, dell'addebito indirizzato, ex art. 570, II° comma, n. 2 c.p., al R. per non, aver versato somme per il mantenimento della moglie, l'unica osservazione da fare è che il Pubblico Ministero titolare del procedimento ha palesemente sbagliato.

Il provvedimento del Tribunale Civile di Milano, adottato in sede di separazione consensuale, non fa il minimo cenno all'obbligo di un tal genere di contribuzione, contemplandolo esclusivamente in favore dei figli, mentre la M. risulta avere percepito reddito, in ordine al quale, per ciò che concerne gli anni 2001, 2002 e 2003, vi è prova in atti per il “quantum” sopra indicato: non rimane quindi che emettere una sentenza di assoluzione in favore del suddetto per insussistenza di quel fatto - l'avere omesso di versare somme ad un avente diritto - in concreto contestato.

P. Q. M.

Visti gli arti. 533 e ss. c.p.p.

dichiara

R.G. colpevole dell'illecito di cui agli arti. 81 cpv. c.p. e 570, II° comma, n. 2 c.p., così qualificato il reato di cui al capo a), nonché di quello di cui al capo b), unificati a loro volta ex art. 81 cpv. c.p., e quanto al primo con esclusione dei periodi 31/5/1999 - 5/4/2000, 19/3/2001 ­10/8/2001 e 3/5/2002 -6/3/2003, e riconosciute le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi 2 di libertà controllata, così sostituita lo sanzione detentiva di mesi 2 di reclusione, e 1.200 EURO di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.

condanna

R.G. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite R.G.A. e R.S., qui rappresentate dalla madre M.C.A., danni che si liquidano in 5.000 EURO (cinquemila EURO);

dichiara

provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza concernente il risarcimento dei danni;

condanna

R.G. alla rifusione, in favore delle dette parti civili, delle spese di costituzione e difesa per il presente grado di giudizio, spese che si liquidano in 2.500 EURO (duemilacinquecento EURO), onorari compresi, oltre rimborso forfetario, IVA e contributi di legge.

Visto l'art. 530, III° comma c.p.p.

assolve

R.G. dall'illecito di cui all'ori. 570, I/O comma, n. 2 c.p., in relazione alle posizioni dei figli minori e con riferimento ai periodi 31/5/1999 - 5/4/2000,19/3/2001 -10/8/2001 e 3/5/2002­6/3/2003, perché il fatto non costituisce reato;

Visto l'art. 530, Io comma c.p.p.

assolve

R.G. da tale ultimo illecito, in relazione alla posizione di M.C.A., perché il fatto non sussiste.

Milano, 9/4/2004

Termine per il deposito di giorni 30

Il Giudice

Dott. Michele Montingelli