Ufficio del Giudice di Pace di

LEGNANO

Oggi 12 maggio 2003, a scioglimento della propria riserva,

Il G.d.P.

letti gli atti ed il verbale di causa, esaminati i documenti, preso atto delle istanze formulate dalle parti;

visti gli artt. 7 – 3° comma n. 3 c.p.c. e 669 ter 2° comma c.p.c.;

dichiara

allo stato, la propria competenza a decidere il presente giudizio.

Va rilevato infatti che il legislatore della riforma nel prevedere all'art. 669 ter c.p.c. che la domanda di provvedimento cautelare si propone, prima della causa di merito, al giudice competente a conoscere del merito, ha certamente inteso rendere chiaro il legame tra la fase cautelare e il giudizio di merito, tuttavia nel successivo 2° comma dell'art. 669 ter c.p.c., ha precisato che, se competente per la causa di merito è il Giudice di pace, la domanda del “solo” provvedimento cautelare va proposta al tribunale, rimanendo evidentemente ferma la competenza del Giudice di pace per la successiva causa di merito.

Pertanto a giudizio di questo giudice bene ha fatto l'attore a instaurare il procedimento cautelare avanti al tribunale, pur sapendo che, competente per la causa di merito, sarebbe stato successivamente, ai sensi dell’art. 7 – 3° comma n. 3 c.p.c., il Giudice di pace.

Visti gli artt. 106 e 269 c.p.c.

Autorizza

il convenuto a chiamare in causa il terzo “T.C. s.a.s. di C.G. &C.

FISSA

La nuova udienza per il giorno l° luglio 2003 ad ore 9 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Il CANCELLIERE

Gianluca Musazzi