II Giudice

a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e la documentazione prodotta, premesso che:

- i ricorrenti, conduttori dell’immobile sito in N., via F., hanno denunciato con ricorso ex art. 700 c.p.c. l’inadempimento in capo al proprietario degli obblighi di cui all'art. 1575 c.c.;
- che in particolare hanno lamentato la presenza all'interno dell'unita immobiliare in oggetto dal novembre 1999 di "chiazze di umidità", a causa delle quali "il figlio dei ricorrenti è sempre malato di tonsillite, febbre, bronchite…"; mentre dal mese di marzo 2000 le "infiltrazioni si sono tramutate ... in veri e propri rigagnoli d'acqua ...";
- che per i motivi sopra esposti hanno chiesto in via cautelare e d'urgenza la eliminazione delle chiazze di umidità;
- che nelle more del giudizio parte resistente, nel frattempo costituitasi, ha fatto effettuare determinati interventi al tetto;
- che all'udienza del 13 giugno 2000 parte resistente ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, mentre parte attrice, pur dando atto che "la cessazione della materia del contendere si è verificata nelle more del giudizio" ha chiesto altresì disporsi C.t.u. al fine di valutare se gli interventi di controparte siano stati risolutori o meno;

osserva quanto segue

Va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico, per ammissione dello stesso ricorrente, che le infiltrazioni d'acqua non si sono piu verificate dopo gli interventi effettuati dalla proprietà.

Ai fini dei provvedimento cautelare richiesto appare pertanto irrilevante disporre, in questa sede, la richiesta C.t.u.

Il presente giudizio prosegue, pertanto, sulla statuizione delle spese di giudizio.

A parere del giudicante sussistono giusti motivi per la loro compensazione integrale fra le parti.

Se il fatto stesso che la proprietà abbia spontaneamente proceduto a far effettuare determinati interventi al tetto testimonia come le condizioni lamentate dai ricorrenti all'interno dell'appartamento non fossero del tutto destituite di fondamento, dall'altra parte tuttavia tali lamentate condizioni non erano comunque tali da giustificare il ricorso alla procedura di urgenza.

Ai sensi dell'art.700 c.p.c., infatti, l'azione cautelare volta ad ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza risulta subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

A - il "Fumus Boni Juris", cioè la verosimiglianza circa l’effettiva esistenza del diritto vantato;

B - il "Periculum in mora"", ossia la sussistenza di un pericolo a cui risulti esposto il diritto vantato durante il tempo necessario per l’esperimento dell'azione in via ordinaria. In particolare per la concessione del provvedimento de quo il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio imminente, nel senso che minacci di verificarsi da un momento all'altro, ed irreparabile.

Nel caso di specie non sussisteva, a parere del giudicante, il requisito del periculum in mora.

Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti non è risultato che la "gravidanza della ricorrente De Palma fosse a rischio" per la presenza delle macchie di umidità.

Nessuna documentazione, poi, relativa alle asserite precarie condizioni di salute del figlio dei ricorrenti (febbri, tonsilliti, bronchiti) è stata prodotta, ad eccezione dell'unico certificato medico rilasciato per l’udienza del 13 giugno 2000, che proprio perché unico non può essere considerato rilevante ai nostri fini.

II Periculum in mora non poteva poi essere ravvisato nei danni ai "mobili" stante la carenza del requisito dell’irreparabilità;

P.Q.M.

1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Milano, 20 giugno 2000

Il Giudice