REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Milano dott.ssa Maria Beatrice Valdatta, della Prima Sezione Civile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2458/9 del Ruolo Generale

TRA

F.A.

ricorrente con l’avv. D.T., giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo,

con domicilio eletto presso il predetto difensore, in Milano, via S.A. n xx;

E

C.R.

resistente, con l'avv. Michele Picerno e il dott. Gianluigi Guana, giusta procura a margine della

comparsa di risposta, con domicilio eletto in Milano, Via De Amicis n 61;

OGGETTO

Diniego rinnovazione contratto di locazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis cpc, depositato in data 5 febbraio 1998, la Sig.ra F.A.chiedeva che venisse accertata la legittimità del proprio diniego alla rinnovazione del contratto di locazione patti in deroga intercorrente con la resistente, per avere essa intenzione di adibire l'immobile ad abitazione del proprio nipote sig. F.G.e che venisse, conseguentemente ordinato il rilascio dell’unita immobiliare sita in M., C.G. n xx.

Si costituiva tardivamente la resistente chiedendo di essere rimessa in termini perché, attesa la sua condizione di transitoria incapacità d'intendere e di volere, non era stata in grado di ritirare la copia del ricorso, notificata ex art 140 cpc, con compiuta giacenza e nel merito si opponeva al diniego.

All'udienza del 12 novembre 1998, all'esito della discussione la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va respinta.

La ricorrente non ha fornito al Pretore alcun elemento da cui possa evincersi la serietà dell'intenzione.

L'intenzione, per poter consentire al locatore il diniego del contratto alla prima scadenza, deve essere seria, il locatore deve cioè spiegare e, provare che il suo proposito è un intento serio e le sue asserzioni non costituiscono soltanto un mero pretesto per ottenere la disponibilità dell'immobile.

Nel caso di specie la locatrice si è limitata ad affermare che l'unità immobiliare servirebbe al, nipote senza spiegare per quali motivi e con quali, intendimenti il nipote vorrebbe andare ad abitare nell'immobile de quo.

È conseguentemente impedita al Giudice ogni possibilità di verifica della serietà e realizzabilità

dell'intento e la domanda va pertanto rigettata poiché l'intenzione del locatore non concreta una, causa di cessazione del rapporto ad libitum dello stesso.

 

La costituzione tardiva della resistente giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, poiché il dedotto stato di malattia, trattandosi di una malattia cronica con inconvenienti preventivamente gestibili anche tramite i parenti e non di un malore improvviso, sola situazione che può configurare una forza maggiore, non può certo spiegare, in presenza di una valida notifica, l'intempestiva costituzione della convenuta.

P.Q.M.

Il Pretore di Milano, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda disattesa:

  • rigetta le domande proposte dalla ricorrente, compensando tra le parti le spese processuali.

 

Così deciso in Milano il 12 novembre 1998.

Il Pretore

Maria Beatrice Valdatta

 

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi, 17-11-98