TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO SEZIONE II Registro Ordinanze: 81/18 Registro Generale: 6169i97
composto dai Signori: EZIO MARIA BARBIERI Presidente ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Gennaio 1999 Visto il ricorso 6169/97 proposto da: C.V. rappresentato e difeso da: PICERNO MICHELE con domicilio eletto in MILANO presso PICERNO MICHELE contro COMUNE DI R. non costituito. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di decadenza dell'assegnazione alloggio prot. n. 030549 in data 6.10.97 e notificato il 21.10.97; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Udito il relatore Cons. Rita Cerioni Udito altresì il procuratore delle parti nominate Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall’art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034; P.Q.M. accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
MILANO, li 14 Gennaio 1998 Rita Cerioni TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
V.C., elettivamente domiciliato in Milano, via Lecco, 2, presso lo studio dell'avv.to Michele Picerno che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto ricorrente CONTRO COMUNE Dl R. in persona del Sindaco pro-tempore resistente Oggetto: IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DECRETO DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE PREMESSO IN FATTO 1) che in data 21/10/97 il Comune di R. ha notificato all'odierno resistente decreto di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio n. 128 di via B. n. 19 con sede in R.; 2) che il Comune di R. ha dichiarato la decadenza suddetta poiché "nell'alloggio abita il nucleo famigliare del Sig. C.N." CARENZA Dl MOTIVAZIONE Con il primo motivo di ricorso il signor C. eccepisce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Non si comprende, infatti, quale sia l'elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato. Da un lato, infatti, il decreto di decadenza pone a fondamento della decisione la presenza nell'alloggio del nucleo famigliare del signor C.N.. Dall'altro, pone a fondamento il fax del 30/5/97 del sottoscritto procuratore che si produce (doc.n.1) II provvedimento di decadenza non ne chiarisce i motivi: infatti, gli elementi in fatto richiamati nel provvedimento non costituiscono valido motivo di decadenza. ECCESSO DI POTERE Più volte l’amministrazione comunale di Rozzano ha ritenuto che vi fosse l’esistenza di una sublocazione fra l’odierno ricorrente e la famiglia C., come si evince dalla contestazione prodotta sub. 2. Peraltro, ciò presuppone che il signor C.V. non abiti più in via Betulle, 19. In realtà, ciò non è dato. Infatti, come e possibile evincere dalla relata di notifica, il provvedimento impugnato è stato notificato a mani dello stesso. Ciò è la prova della permanenza in loco del ricorrente. In realtà, il ricorrente a mezzo del sottoscritto procuratore ha spiegato più volte come non sia potuto presentare presso l’ALER o non sia sempre rimasto in casa, vuoi per le continue cure cui deve esser sottoposto, vuoi perché fuori Rozzano. Attualmente il ricorrente versa in precarie condizioni di salute, poiché ricoverato presso l’USSL 32 per esser sottoposto ad intervento chirurgico. La famiglia C. si limita semplicemente a prendersi cura dello stesso, quando questi torni a casa per motivi di convalescenza. Attualmente, poi, il ricorrente rischia di esser trasportato negli USA per esser sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. Tanto premesso il signor V.C., ut supra rappresentato e difeso adisce codesto Ill.mo Tribunale perché assuma le seguenti conclusioni IN VIA PRELIMINARE: sospendere il provvedimento impugnato, ricorrendo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris: quanto al periculum in mora, poiché il ricorrente versa in precarie condizioni di salute, tali da richiedere disponibilità dell’alloggio allo stesso assegnato nel caso in cui fosse disposta l’assistenza domiciliare; Quanto al fumus boni juris, il ricorrente si riposta integralmente alle premesse elaborate sopra da intendersi qui integralmente trascritte. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: annullare il provvedimento impugnato adottato dal Comune di Rozzano perché illegittimo, nullo e/o annullabile per i motivi esposti in diritto e conseguentemente tutti gli atti amministrativi connessi e/o collegati allo stesso. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, occorrendo interpello e testi sulla seguente circostanza in fatto: "Vero che il signor C. Nicola é ospite del signor V.C."; "Vero che il signor C.N. presta assistenza al signor V.C." Si produce: documentazione di cui in narrativa Si indica a teste il signor C.N. Con vittoria di spese diritti e onorari
Milano, li 15 dicembre 1997 avv. Michele Picerno |