REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice monocratico del lavoro, in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1867/2001 RG. promossa con ricorso depositato il 27.12.2001

Da:

F.L. con il proc. Dom. avv. Michele Picerno giusta procura a margine del ricorso depositato

-ATTORE

contro:

A.S. SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore con il proc. Dom. avv. G.C. del foro di ... giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio

-CONVENUTA

Oggetto: Pagamento somma

Causa discussa all'udienza del 7 maggio 2004

CONCLUSIONI:

Parte ricorrente:

Come da ricorso depositato in data 27 dicembre 2001

Parte convenuta:

Come da memoria depositata in data 27 aprile 2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 cp.c., depositato il 27.12.2001 e regolarmente notificato alla controparte, F.L. svolgeva nei confronti di A.S. S.r.l. domanda di pagamento di differenze retributive e istanza volta al risarcimento del danno per la usura psico fisica dovuta al mancato rispetto dei riposi giornalieri e per la guida continuata oltre le nove ore giornaliere previste dal Regolamento CEE.

A fondamento della spiegata richiesta sosteneva che era, stato alle dipendenze della società convenuta dal 5.07.2000 al 29.06.2001, con mansioni di conducente di autotreni ed autoarticolati di portata superiore agli 80 quintali, per cui aveva diritto, secondo il CCN.L. spedizionieri e trasporto, all'inquadramento nel 3 livello super.

Aveva prestato la propria attività lavorando mediamente dalle 5.00 del mattino fino alle 17.00 del pomeriggio senza interruzione, ed a volte anche per 24 ore consecutive dalle 20.00 di sera sino alle 20.00 del giorno dopo, cumulando un consistente numero di ore straordinarie.

La sua quantità di lavoro andava quindi ben al di là delle 30 ore di lavoro previste dal CCN.L. di categoria, e non fruiva mai dei riposi previsti dall'art. 9 del CCNL e dagli artt. 6 e 7 del regolamento CEE. I tempi morti previsti dai dischi cronotachigrafi erano ore destinate all'attività di carico e scarico.

Aveva dunque maturato differenze retributive dovute al diritto al superiore inquadramento, allo straordinario, all'indennità mensa, all'indennità di trasferta, al TFR secondo i conteggi analitici che allegava.

Con comparsa di risposta in data 27.04.2002, si costituiva la società resistente A.S. S.r.l., contrastando le avverse pretese ed in particolare sostenendo che:

-        Il ricorrente aveva l'onere di provare analiticamente il diritto alle somme richieste;

-        Egli era stato addetto alla guida dell'autocarro modello IVECO con portata non superiore ad 80 quintali di sua proprietà, incaricato di trasportare prodotti alimentari nell'ambito della regione Lombardia, con orario di lavoro di 8/10 ore giornaliere, compresa la pausa pranzo;

-        La sua mansione era discontinua secondo l'art. 11 bis del CCNL, che prevedeva come normali 48 ore di lavoro settimanali, al posto delle 39;

-        L'organizzazione del trasporto imponeva frequenti soste presso i clienti per le operazioni di carico e di scarico;

-        L'indennità di trasferta teneva conto in modo forfetario proprio di tutte le spese per vitto e per alloggio ed in ogni caso i lavoratori avevano mangiato presso mense convenzionate.

-        Aveva prestato la propria attività lavorativa in modo indisciplinato, superficiale ed insubordinato.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'altrui pretesa.

La causa veniva istruita con l'audizione di testi, produzione documentale ed espletamento di C.TU..

All'udienza del 7.05.2004 la causa veniva posta in discussione e decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di F.L. è risultata parzialmente fondata con conseguente condanna della A.S. S.r.l. al pagamento di una parte della somma richiesta per differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria.

Innanzitutto, si è ricostruita l'adibizione di F. alla guida di un camion della portata di 240 quintali, e si è ricavato anche che gli era stato assegnato il camion .... Ne deriva il diritto all'inquadramento nel livello 3/S con conseguente rimodulazione della paga dovuta.

Il teste Z., autista della società convenuta, ha narrato che l'orario di lavoro era di 11-12 ore al giorno, a seconda del giro, si partiva la mattina molto presto e si rientrava al pomeriggio, e nessun giro prevedeva il pernottamento fuori. Le consegne finivano a mezzogiorno, essendo i clienti grosse aziende che gestivano mense, e quindi il rientro dipendeva dalle distanze che avrebbe dovuto coprire l'autista per il ritorno. La pausa pranzo era di circa un'ora. L'autista doveva occuparsi anche del carico e dello scarico (Z.G.).

Il teste T.R., che era collega del ricorrente, ma ha riferito però principalmente le sue esperienze, ha narrato che il ricorrente iniziava a lavorare alle 6.00 del mattino e che il giro della mattina finiva fra le 14 e le 15. Egli ha narrato di non sapere esattamente a che ora finisse F. il pomeriggio, ma che a volte lo vedeva verso le 18.00, insieme anche ad altri autisti. Secondo la sua esperienza solo in casi eccezionali vi erano tempi di attesa; i suoi giri erano strettissimi ed anche il pomeriggio era interamente impegnato.

G.D., responsabile degli autisti, ha dichiarato che F. iniziava a lavorare alle 6.00 del mattino, perché faceva giri vicino a Milano, fino in Toscana ed in Emilia, e che a volte c'erano tempi di attesa, perché, se il cuoco era impegnato, non si poteva scaricare la merce, soprattutto quella che andava in frigorifero, e perciò l'autista doveva aspettare che il cuoco si liberasse. Le consegne avvenivano per lo più in favore di ditte, istituti religiosi e case di riposo, qualche volta anche a supermercati.

Innanzitutto, è risultato in tal modo lo svolgimento di straordinario, la cui prova però, dovendo essere rigorosa, è stata completata solo con la lettura dei dischi cronotachigrtafi da parte del CTU.

In base ad entrambi i dati si è potuto definire che il ricorrente va inquadrato, secondo l'art. 11 bis CCNL autotrasporti, quale personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, il cui orario di lavoro è di 48 ore settimanali.

Il lavoro dell'autista è risultato, infatti, un lavoro discontinuo, caratterizzato, sì, da momenti di riposo, in cui il lavoratore può disporre liberamente di sé stesso (e allora si ha il riposo intermedio non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro), ma anche da momenti di temporanea inattività, in cui il lavoratore è obbligato a tenere costantemente a disposizione la propria forza lavoro (v. ex plurirriis Cass. 7.05.69, n. 1545).

Orbene, l'organizzazione del lavoro quale risulta dai dischi e dalle ricostruzioni testimoniali porta a pensare che le varie pause siano riportabili al fisiologico lavoro di carico e scarico, all'incolonnamento nelle file di traffico, all'attesa innanzi ai punti vendita e ad ogni temporaneo e normale spazio di inattività.

Nel registro delle presenze veniva riportato un orario giornaliero che differiva dai dischi cronotachigrafi visionati, in quanto veniva semplicemente riportato un orario di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì.

Dai dischi cronotachigrafi si è ricavato l'orario di lavoro elaborato dal CTU, considerando, oltre l'orario di vera e propria marcia, quello relativo alle pause fisiologiche lavorative (di carico, di scarico, di immagazzinaggio). Si è esclusa la pausa pranzo.

La giornata lavorativa iniziava mediamente intorno alle 6 e finiva in orari variabilissimi, e ciò corrisponde alle deposizioni testimoniali ma un simile orario lo si ritiene provato (con le diverse variazioni) solo laddove vi sono i dischi cronotachigrafi.

Il CTU ha poi considerato prestate, per le giornate in cui non vi era la disponibilità dei dischi cronotachigrafi, ed il lavoratore risultava essere presente al lavoro, le ore ordinarie, e vi ha aggiunto la trasferta giornaliera, che in effetti va riconosciuta.

Il risultato tecnico dell'analitica elaborazione del CTU è condivisibile, in quanto frutto di logica ricostruzione dei dati acquisiti.

Il conteggio fatto porta alla debenza di differenze retributive per € 3.348,60, dovute allo straordinario accertato dai dischi e all'applicazione delle trasferte.

In questa somma sono considerate dovute le differenze riportabili al superiore inquadramento. L'indennità di vitto non è dovuta per espresso disposto contrattuale dell'art. 19 CCN.L.: la predetta indennità spetta ai lavoratori in missione e al personale non viaggiante con esclusione dei dipendenti di cui agli artt. 11 e 11 bis C.C.N.L. trasporti, cui spetta invece la trasferta.

Sono dovute somme maturate a titolo di straordinario, nei limiti delle risultanze ottenute dalle prove testimoniali e dall'analisi dei dischi. Non è risultato, alla luce di ciò, l'inizio dell'attività lavorativa tutti i giorni né alle 5.00 né alle 5.30 ed i conteggi del CTU seguono analiticamente le sole risultanze certe.

Rispetto alle domande di risarcimento del danno va rilevato innanzitutto che lo stesso pagamento dello straordinario è finalizzato a compensare ore di lavoro maggiormente usuranti e penose, e che l'ulteriore stress di cui si chiede la compensazione dovrebbe allora essere provato.

Nel caso, non si è allegata, ad esempio, una perizia medica di parte che avrebbe potuto lasciare intravedere la situazione di stress del lavoratore.

Ma, in aggiunta, vale rilevare che rispetto alla domanda da risarcimento del danno ex art. 9 CCNL di categoria, l'ora di riposo per consumare i pasti (nelle trasferte fino a 15 ore) appare sostanzialmente rispettata.

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto del regolamento CEE (che prevede che la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 9 ore giornaliere per quattro giorni alla settimana estensibile a 10 ore per due volte alla settimana, e che

deve essere rispettata una pausa di 45 minuti ogni 4 ore e mezza di guida), va detto inoltre che secondo l'art. 11 i tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalle leggi. Infine dalla lettura dei dischi non si ha contezza del superamento delle nove ore per più di quattro giorni continuati ed appaiono contabilizzate per ogni giorno da 1,30 a 2 sino a 6 ore di pausa.

Sul credito maturato dal lavoratore sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza del datore di lavoro e si liquidano come in dispositivo, alla luce degli artt. 5 e 6 T.P.

Le spese di Ctu devono essere definitivamente poste a carico della parte resistente soccombente, siccome liquidate in € 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nella causa n. 1867/01 RG., ogni diversa e contraria istanza disattesa:

-        Accoglie in parte la domanda di F.L. e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la S.r.l. A.S. al pagamento di € 3.547,70 di cui € 43,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

-        dichiara tenuta e condanna la S.r.l. convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessive € 1.300,00 di cui € 800,00 per onorari, € 300,00 per diritti, € 200,00 per spese borsuali, oltre lO %, LV.A e CP.A come per legge.

Bergamo, 7.05.2004

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Antonella Troisi