REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PAVIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Oggetto: illegittimità valutazioni scheda individuale attività lavorativa.

 Il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, quale Giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Laura Trogni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 62/2002 R. G. Lavoro promossa da:

S.I., nata a ... il ..., residente a ... in Via ..., c.f ..., elettivamente domiciliata in Milano, Via De Amicis n. 61, presso lo studio dell'Avvocato Michele Picerno cha la rappresenta e difende come da delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE ­

CONTRO

Comune di ..., con sede a ... in Via ..., C.F. ..., in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso notificato e di delibera della Giunta Comunale n. 75 del 24.4.02 (doc. l), dall'Avvocato A.L. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., Corso ...

- CONVENUTO

CONCLUSIONI

RICORRENTE: "In via principale - nel merito:

- Dichiarare illegittime e/o incongrue le valutazioni riportate nella scheda individuale impugnata dal n. l al n. 10 e nel n. 15 e, per l'effetto, condannare il comune resistente a formulare tali  valutazioni in conformità ai richiamati, principi di legittimità, congruenza, correttezza e buona fede ed alla luce delle eccezioni e contestazioni mosse nel presente ricorso.

Con ogni riserva di agire in sede separata per ogni conseguenza economica negativa relativa alla nota di qualifica impugnata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

CONVENUTO:" nel merito:

- rigettarsi la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto

- condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese di causa."

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, S.I. ha chiamato in giudizio il Comune di ... chiedendo che fossero dichiarati illegittimi i giudizi espressi dal n. 1) al n. 10), nonché al n. 15), nella propria scheda individuale di valutazione dell'attività lavorativa prestata, redatta nei primi giorni del gennaio 2001 dall'allora Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali, la Dott.ssa R.D., con la condanna del convenuto alla riformulazione di tali valutazioni secondo principi di correttezza e buona fede.

Costituendosi in giudizio, il Comune di ... ha chiesto la reiezione delle domande.

Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, interrogato liberamente sui fatti di causa il solo Sig. C.G., attuale Sindaco del Comune di ..., assunta la prova orale, le parti si sono dichiarate disponibili a rendere interrogatorio formale, che è stato assunto. All'odierna udienza, in esito alla discussione orale è stata pronunciata sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.I., dipendente del Comune di ... dal 1977, attualmente inquadrata nella categoria Cl (ex VI livello) del CCNL degli Enti Locali del 1998-2001 con funzioni di Responsabile dei procedimenti relativi al Servizio Elettorale-Leva-Passaporti, come da Determinazione del Comune di ... n. 06/2001 (doc. 2 attrice), ha chiesto che venisse accertata l'invalidità delle valutazioni di "sufficiente" ed "insufficiente" che il Responsabile del 'Settore Ammnistrativo e Affari Generali; la Dott.ssa R.D., Segretario Comunale del Comune di ... dal 1999 al 2001, ha espresso nella scheda annuale di valutazione redatta nel gennaio 2001 in merito all’attività lavorativa prestata dalla ricorrente.

Tali giudizi (in particolare, nn. dall'l al 10 e n. 15) sono stati dalla ricorrente impugnati perché ritenuti illegittimi, irragionevoli, contrari ai principi di correttezza e buona fede, nonché lesivi della dignità e della professionalità della medesima. La Sig. S. ha, infatti, dedotto di aver sempre svolto il proprio lavoro con competenza ed in piena autonomia, rispettando le scadenze imposte e prestando spesso molte ore di straordinario, senza mai ricevere lamentele dall'utenza né dai superiori, in un clima di fattiva collaborazione con i propri colleghi.

Il Comune di ... ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto degli assunti attorei. Evidenziate le carenze e gli errori commessi dalla dipendente nell' espletamento delle sue mansioni, il Comune convenuto ha contestato i dubbi di illegittimità dei giudizi e di incongruità delle relative motivazioni che la ricorrente ha sollevato avverso la scheda di valutazione impugnata.

Va premesso che, secondo l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass:, 27 febbraio 1995, n. 2252; Cass., 25 maggio 1996, n. 4823; Cass., 8 agosto 2000, n. 10450; Cass., 9 gennaio 2001, n. 206), condivise anche da questo giudice, le valutazioni del datore di lavoro concernenti le "note di qualifica" del dipendente non sono insindacabili dall'autorità giudiziaria.

Il datore di lavoro, sebbene esprima un giudizio che investe aspetti di discrezionalità è, tuttavia, soggetto ad alcuni limiti. Tali sono quelli posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo, gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt .1175 e 1375 c.c., il divieto di perseguire con gli atti in questione intenti discriminatori o di ritorsione, nonché motivi illeciti od irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore.

Censurabile in sede giudiziaria non è il merito della valutazione espressa, bensì l'osservanza da parte del datore di lavoro dei predetti limiti, quindi, oltre alla mancanza di motivi illeciti, la ragionevolezza e non contraddittorietà dei giudizi. A tal fine incombe sul datore di lavoro l'obbligo di motivare adeguatamente, onde consentire un'agevole riconoscibilità delle ragioni che hanno condotto alla valutazione censurata.

Le "note di qualifica", di norma atti meramente interni alla sfera organizzativa del datore di lavoro, sono a fortiori sottoposte al controllo giudiziale di conformità a legge quando assumono rilievo esterno, ponendosi in rapporto di strumentalità con atti di gestione del rapporto di lavoro (es. affidamento di mansioni; promozioni; concessioni di premi di rendimento). In questi casi il lavoratore ha solo l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato il beneficio alla stessa connesso, incombendo sul datore di lavoro la prova dell'esistenza di cause ostative (Cass., lO novembre 1997, n. 11106).

Nella vicenda de qua sono per le parti non contestati tanto l'assoggettabilità al vaglio giudiziario delle "note di qualifica", quanto il nesso esistente tra le stesse e l'attribuzione al dipendente di un seppur minimo beneficio economico. Controversa è, invece, sia la fondatezza dei giudizi formulati dalla Dott.ssa R.D. ai punti dall'1) al 10) e al punto 15) dell'impugnata scheda, sia la congruità delle relative motivazioni.

Quanto alla sussistenza di una motivazione, si ritiene che il Comune di ... abbia assolto a tale obbligo. Tutte le valutazioni espresse risultano essere state supportate da un'adeguata spiegazione che, per quanto formulata in termini necessariamente sintetici, ha evidenziato le ragioni giustificative di ogni giudizio. Ciò ha permesso al Tribunale di ripercorrerne l'iter valutativo seguito, onde accertarne l'arbitrarietà o meno.

In punto, è primariamente da escludersi che il Comune di ... abbia agito con intenti discriminatori o persecutori ai. danni della Sig.ra S., così come risultano insussistenti i motivi illeciti od irragionevoli prospettati dalla lavoratrice.

Alcuna discrasia si riscontra, infatti, tra i fatti allegati dal Comune di ... nella memoria di costituzione e le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, le quali hanno dato convincente riscontro circa la fondatezza delle valutazioni formulate dal datore di lavoro.

La teste R.D., Segretario Comunale presso il Comune di ... dall'aprile del 1999 al febbraio 2001, soggetto incaricato di redigere la scheda di valutazione, ha dichiarato di essersi trovata in più occasioni a svolgere attività che la Sig.ra S. avrebbe dovuto eseguire in autonoma.

La teste ha precisato: "'Sia per le elezioni del '99 che per quelle del 2000 la S. mi ha chiesto di controllare il materiale elettorale da distribuire ai seggi, che sono 6 o 7, cosa che io ho fatto, essendo comunque la responsabile, anche se ritengo fosse un'attività di sua competenza autonoma". La teste ha altresì dichiarato che per tali elezioni ha provveduto lei, con l’ausilio della B., addetta all'Anagrafe, a predisporre la delibera di riparto degli spazi elettorali, sebbene fosse di competenza dell'Ufficio Elettorale, di cui la dipendente de qua è responsabile. La testimone ha riferito di aver chiesto la collaborazione della S. che, tuttavia, ha opposto il suo rifiuto in entrambe le occasioni. Per quanto riferito al teste, la delibera in questione anche negli anni passati sarebbe sempre stata predisposta dal Segretario insieme all'Ufficio Tecnico.

La non soddisfacente autonomia gestionale e decisionale della S. è stata confermata anche dal Sig. R., Sindaco del Comune di ... dal 1988 al 2002, attualmente vice sindaco ed assessore, il quale ha dichiarato che la S. "neppure i conteggi finali li faceva in autonomia", così come, dei compiti che avrebbe dovuto eseguire, "in autonomia non era in grado di svolgerne uno".

Dalle risultanze processuali sono, inoltre, emerse carenze riferibili alla S. nello svolgimento delle specifiche mansioni attinenti al suo profilo professionale.

R.ha dichiarato: "In più occasioni ho rilevato atti errati della ricorrente, ricordo ad esempio il fatto che abbia inserito nei precetti di leva e tentato di comunicare l'atto ad un cittadino non più residente".

In vista delle elezioni del 1999, la Sig. S. ha omesso di predisporre l'atto di impegno di spesa relativo ai commissionati acquisti di materiale elettorale. Per sua stessa ammissione, resa in sede di interrogatorio formale, "poi la delibera è stata fatta insieme al Segretario Comunale". La teste D., peraltro, ha precisato che, nonostante la bozza da lei predisposta, la ricorrente ha dovuto ricompilare una seconda volta la determinazione dell'impegno di spesa, con l'assistenza della Sig. B., risultando la prima essere stata pasticciata da correzioni a mano che hanno impedito al ragioniere di apporvi il visto di esecutività.

Sia il teste R.che la teste D. hanno confermato almeno un altro episodio nell'ambito del quale la ricorrente ha dimostrato di non avere un'adeguata capacità di gestire le proprie incombenze. In occasione delle elezioni del 1999 la lavoratrice, infatti, ha sbagliato la compilazione di parte dei certificati elettorali, inserendo i dati anagrafici relativi agli elettori di sesso maschile nei moduli riservati a quelli di sesso femminile, e viceversa (vedi teste D. e R.).

Per quanto riguarda la capacità di rendersi fungibile per l'espletamento di altri servizi nell'ambito dello stesso settore, sebbene sia risultata la disponibilità della S. a sostituire i colleghi. assenti e a rendersi reperibile nel periodo delle festività natalizie), all'esito dell'istruttoria, emergono tuttavia delle circostanze chiarificatrici della reale portata di tale disponibilità.

La Sig.ra P.ed il Sig. S., dipendenti del Comune di ..., dal 16/10/2000 al 15/01/2001, la prima, e dal 1979, il secondo, rispettivamente, come Responsabile del Settore Affari Generali e come collaboratore amministrativo addetto all'Ufficio Anagrafe, hanno, innanzi tutto, precisato che la predetta disponibilità era stata data da tutti.

Circa la disponibilità a sostituire i colleghi, dalle testimonianze assunte è risultato che la S., in occasione della maternità della B., addetta all'Ufficio Anagrafe, non ha subito alcun aggravio di lavoro che, semmai è stato ripartito tra "noi addetti all'Anagrafe e allo Stato Civile", come ha precisato il teste S.. La S., infatti, anche se si è resa disponibile, di fatto non ha mai sostituito la B.. Questa circostanza, dunque, non può fornire alcun elemento utile a valutare la capacità della lavoratrice a rendersi interscambiabile con gli altri dipendenti. Quando, invece, sostituì allo sportello la Sig. C., la S. si limitò a ritirare gli atti "senza provvedere agli incombenti successivi in quanto da un lato non era in grado di usare il programma informatico, e comunque non provvedeva neppure alle trascrizioni manuali", come ha chiarito la D. e come hanno confermato i testi R.e S..

Parimenti, appare ragionevole la valutazione di "insufficienza" espressa al punto 7). La teste D. ha, in effetti, dichiarato: "Pur essendo la S. responsabile  dell'Ufficio Elettorale, ho sempre dovuto preoccuparmi direttamente della fonte giuridica e di aggiornamento, in quanto le circolari non erano ordinate né conosciute dalla Responsabile dell'ufficio, tanto che ho dovuto chiedere ad altro Comune una circolare importante".

I comportamenti fin d'ora evidenziati sono tutti rilevatori e significativi di competenza e professionalità soltanto sufficientemente adeguate al ruolo di responsabile svolto dalla S.. La continua propensione a ricorrere all' ausilio del Segretario Comunale o degli altri colleghi, gli episodi di negligenza, così come l'abitudine della lavoratrice a svolgere le proprie incombenze sempre all'ultimo minuto, fatto quest'ultimo confermato dai testi R., D. e C., hanno impedito una razionale programmazione dell'attività lavorativa all'interno dell'Ufficio Elettorale, di cui la ricorrente è responsabile.

Da1la situazione così come sopra delineata, sono derivati episodi di contrasto e di divergenze con i colleghi, come testimonia la P.e la D., destinataria quest'ultima delle doglianze sollevate dalla C. sull'operato della S. che, nel sostituirla allo sportello, come già detto, si limitava a ritirare gli atti senza preoccuparsi di eseguire le successive formalità, posto che, per sua stessa ammissione, "il resto lo avrebbe fatto lunedì la C.". Non sono neppure mancati reclami da parte dei cittadini. Il teste R., allora Sindaco del Comune di ..., ha infatti dichiarato: "io personalmente ho ricevuto lamentele dall'utenza relativamente al/'operato della ricorrente, sia per inesattezze dei certificati elettorali, sia per comportamenti allo sportello, cui non hanno mai fatto seguito note di demerito perché pensavo che la situazione potesse essere risolta parlando".

Del tutto inconferente è l'indicazione delle ore di straordinario compiute dalla ricorrente. Ai fini dell'attribuzione delle "note di qualifica", infatti, più che l'entità, rileva il modo della prestazione. A siffatta valutazione annuale concorre una pluralità di indici che non possono ridursi al mero dato quantitativo, posto che il giudizio è circoscritto alla qualità della prestazione che il lavoratore deve fornire, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quale collaboratore del datore di lavoro, con la diligenza di cui all'art. 2104 c.c.

Ribadito, dunque, che all'autorità giudiziaria è demandato di vagliare soltanto l'arbitrarietà dei giudizi espressi, senza sindacarne il merito, nell'esaminata vicenda è da escludersi qualsiasi comportamento del Comune di ... contrario agli obblighi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 117;5 e 1375 c.c. Risulta, infatti, dimostrata, anche alla luce dei criteri prefissati nella bozza di contratto decentrato e nel regolamento del nucleo di valutazione, la sussistenza di cause ostative all'assegnazione di una votazione sempre positiva.

I giudizi formulati sono, pertanto, legittimi, perché congruenti con i fatti dedotti in narrativa dal Comune di ... e provati nel corso della causa, nonché adeguatamente motivati.

La domanda deve essere respinta.

La natura delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle rispettive spese di lite.

PQM

visto l'art. 429 c.p.c.,

respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Pavia 20.6.2003