REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dr. Chiarina Sala, in funzione di giudice Unico del lavoro del Tribunale di Milano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.1515/1999 promossa da M.A. con il proc. dom. avv. M. Picerno, Via De Amicis, 61, Milano RICORRENTE contro M.O. con il proc. dom. avv. S.S., Via S., Milano CONVENUTO Oggetto: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro, pagamento differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 11.3.99 M.A. ha convenuto in giudizio il dr. O.M. per chiedere al giudice, previo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 8.3.98 al 13.8.98 la condanna della parte convenuta a corrispondere L. 3.670.000 a titolo di competenze dovute alle effettuate prestazioni lavorative e quale TFR. A sostegno di quanto rivendicato la parte attrice ha assunto di aver svolto mansioni di elaborazione dati e segreteria presso lo studio professionale del convenuto con le modalità tipiche del lavoro subordinato. Ritualmente costituitosi il dr. O.M. ha radicalmente contestato la fondatezza delle pretese attrici deducendo la assoluta insussistenza di alcun vincolo di subordinazione nei confronti della ricorrente che aveva svolto unicamente incarichi di traduzione di articoli, realizzati per lo piu presso il domicilio della stessa. Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, interrogate le stesse ed esaurita la necessaria istruttoria, all'udienza del 7.9.2000 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attrici meritano almeno parziale accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni. Le risultanze istruttorie hanno dato riscontro oggettivo alle circostanze di fatto dedotte dalla parte ricorrente a sostegno delle domande azionate mentre è stata smentita la deduzione della resistente in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di mera e saltuaria attività di traduzione di testi da svolgersi a casa. In particolare la teste P. ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività (presso lo studio professionale del convenuto) mediante l'utilizzo del computer, con il rispetto dell'orario di lavoro indicato in ricorso e l'assoggettamento alle specifiche direttive del dr. M. e della Signora C.; in ordine alla durata del rapporto di lavoro la teste ha confermato che la ricorrente era già presente al momento dell'ingresso della teste stessa (giugno 1998) e avrebbe dovuto rientrare dalle ferie ai primi di settembre. La teste C. ha del pari confermato le circostanze di fatto assunte dalla ricorrente nell'atto introduttivo, sia in merito alle mansioni prevalentemente relative alla ricerca di nomi e indirizzi con l'ausilio del computer, sia in relazione all'assoggettamento alle direttive del Dr. M., con il rispetto dell'orario intercorrente dalla 9 alle 14. Solo la teste R., peraltro moglie del convenuto, ha dichiarato che la ricorrente svolgeva lavoro di traduttrice per il convenuto, lavoro svolto a casa e man mano consegnato. Alla luce delle riferite testimonianze rileva il giudicante che le dichiarazioni rese conducono in prevalenza alla conferma delle tesi attrici, dovendosi dare credito soprattutto alla testimonianza resa dalla teste C. che deve considerarsi del tutto attendibile non avendo alcun vincolo di parentela e non avendo promosso alcun contenzioso (a differenza della teste P.) nei confronti del convenuto. In merito alla durata del rapporto di lavoro si deve rilevare che il periodo indicato in riscorso è stato confermato sostanzialmente dalla teste C. che si è trattenuta nello studio a cavallo tra il 1998 e 1999; del resto lo stesso convenuto ammette che la collaborazione si è svolta tra l'aprile e il luglio del 1998. Si deve pertanto ritenere che per il periodo indicato in ricorso sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro avente tipiche modalità esecutive della subordinazione. Venendo quindi alle rivendicazioni attrici rileva il giudicante che , alla stregua degli importi dovuti ex art 36 Cost. riconducibili ai minimi contrattuali in relazione al IV livello del CCNL Studi professionali, le somme che la ricorrente dichiara di aver percepito quali somme nette corrispondono perfettamente ai minimi di categoria; sotto tale profilo quindi nulla e dovuto. Sono invece dovuti gli importi per le mensilità aggiuntive ovvero L. 1.138.000, il TFR per L. 590.000, e i ratei ferie per L. 411.000 per un totale di L. 2.139.000; tale somma dovrà essere corrisposta con interessi legali (art. 22 L. 724/22 modificativa dell'art. 429 cpc) dal dovuto al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione del parziale accoglimento, seguono la soccombenza. La sentenza e provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc.
P.Q.M. a parziale accoglimento delle domande attrici, riconosciuta tra le parti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato dall'8.3.98 al 13.8.98, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente L. 2.139.000 con interessi legali dal dovuto al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessive L. 1.000.000 sent, provv. esec. Milano, 7.9.2000 il giudice |