REPUBBLICA ITALIANA Il Pretore di Milano - sezione distaccata di Legnano - dr.ssa Silvia Ravazzoni, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n 243/97 RGL promossa da: -R.L. ricorrente contro -P spa -RSU aziendale -R.R. convenuti Oggetto: Comportamento antisindacale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il :31-5-97 il ricorrente suindicato conveniva avanti il Pretore di Milano - sezione distaccata di Legnano - in funzione di Giudice del Lavoro P spa, la RSU e R.R. chiedendo che venisse accertata l'incompetenza della società convenuta a negare il diritto del ricorrente di essere membro della RSU, giacché unica legittimata era la Commissione elettorale, nonché che venisse accertato il diritto di L. di essere membro della RSU, negando tale diritto in capo a R.. In via subordinata chiedeva di dichiarare la nullità della RSU costituita da R., Raimondi e Deniani. Contestualmente al ricorso ex art 414 cpc il ricorrente formulava istanza ai sensi dell'art 700 cpc, chiedendo ordinarsi alle parti convenute di non frapporre ostacoli all'esercizio da parte del ricorrente della sua qualità di componente della RSU e la reintegra in tale veste, ordinandosi alla P e alla RSU la cessazione della condotta asseritamente antisindacale. Si costituivano ritualmente P spa e R., eccependo che L. aveva partecipato alle elezioni come candidato del S. e non del S., come aveva sostenuto in ricorso, giacché quest'ultimo sindacato alla data del 23-12-96, data di scadenza del termine per le candidature nemmeno aveva adempiuto alla condizioni per lelezione costituita dalla accettazione preventiva dello Statuto e del regolamento previsto dall'art 4 n 2 AI 20-12-93. Sosteneva indi che il SAL era privo di qualità sindacale come accertato con sent. Trib. Milano 18-5-96 e che pertanto correttamente era stato escluso dalla RSU. Si costituiva altresì R. che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo questi, bensì l'organizzazione sindacale di appartenenza, titolare del diritto alla libera costituzione di RSU. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva giacché nel ricorso non vi era alcun riferimento a sue condotte tali da arrecare pregiudizio all'esercizio di attività sindacale da parte del ricorrente. Il ricorso ex art 700 veniva discusso all'udienza del 23-6-97 e deciso con ordinanza depositata fuori udienza in data 26-6-97, con cui il Pretore, dato atto che alla data di presentazione delle liste né la Commissione elettorale né l'azienda erano a conoscenza del fatto che L. si presentava alle elezioni per il S., il cui statuto venne solo successivamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale, per cui di fatto non aveva tale sindacato rispettato le condizioni di ammissibilità previste dall'A.I. respingeva il ricorso in via d'urgenza. All'udienza del 10-12-977, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Pretore decideva la causa di merito senza svolgimento di attività istruttoria, avendo dichiarato inammissibili le richieste istruttorie di parte ricorrente, e dava lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Lo svolgimento dei fatti è risultato pacifico, in quanto documentalmente provato. Il S.A.L. con comunicazione 9-12-96 ha presentato una propria lista per le elezioni della RSU presso la P allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo. Dal verbale della Commissione elettorale emerge poiché il termine della presentazione delle liste era il 23-12-96, la data delle elezioni il 23-1-97, le liste che hanno ottenuto voti FIM-CISL, FIOM-CGIL, FLMU, SAL. Sono risultati eletti B.S. (FIOM), L.R. (SAL), R.M. (FIM), R.R. (FIOM), C.P. (FLMU). Emerge dalla narrativa del ricorso che L. a fine gennaio 97 avrebbe consegnato il nuovo Statuto S.., sindacato in cui era confluito il S. nel novembre 1996. Con racc. 7-2-97 P./S. l'azienda comunicava il diniego a considerare L. quale componente della RSU aziendale. Alla luce dello svolgimento dei fatti come sopra riportato va in primo luogo rilevato che il ricorrente ha partecipato alle elezioni della RSU esclusivamente in qualità di candidato del S., come tale era stato presentato ed é stato votato dai lavoratori. È altresì certo che avendo L. presentato solo dopo che era scaduto il termine per la presentazione delle liste lo Statuto del S. non poteva aver accettato preventivamente lo statuto e il regolamento di detta diversa organizzazione, rispetto alla quale pertanto non sussistevano i requisiti di cui all'art 4 AI 20-12-93. L. è risultato eletto membro della RSU in rappresentanza del S. con 18 voti, classificandosi così al secondo posto tra gli eletti. Nulla la Commissione Elettorale ha eccepito riguardo alla elezione del ricorrente. Il diniego a far parte della RSU é stato invece pronunciato dalla P. Il ricorrente ha eccepito la illegittimità di tale interferenza, sostenendo che solo la, Commissione Elettorale ha il compito di controllare il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle associazioni sindacali presentatrici di liste. IL giudicante ritiene non condivisibile tale assunto. L'A.I. 20-12-93 che disciplina la costituzione delle RSU è stato stipulato tra Confindustria Intersind e CGIL, CISL, UIL. Non é pertanto un mero atto regolamentare concordato tra le organizzazioni sindacali, ma é una convenzione bilaterale che detta norme vincolanti per tutte le parti stipulanti. Conseguentemente deve ritenersi vincolante anche per l'azienda il punto 4 lett B della parte II che stabilisce che la facoltà di presentazione di liste compete "alle associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione". Nella fattispecie é pacifico che il S. non ha in tempo utile presentato il proprio statuto né rilasciato dichiarazione di accettazione della disciplina dell'A.I. cit. Correttamente lazienda ha quindi negato al ricorrente il diritto a far parte della RSU. L. nel ricorso non rivendica la propria elezione come rappresentante del S. ma esclusivamente del S... In ogni caso va rilevato che con riferimento al S. il giudicante condivide la giurisprudenza della Pretura e Tribunale di Milano che hanno negato la natura sindacale di tale organizzazione per essere la stessa un organizzazione mista di lavoratori e datori di lavoro. Quanto alle domande formulate dal ricorrente nei confronti della RSU e di R. ,il giudicante condivide l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute. I componenti della RSU non sono infatti titolari di alcun diritto autonomo distinto da quello dei sindacati di appartenenza e la RSU non é un soggetto giuridico autonomo con rappresentanza esterna. Il ricorrente inoltre non ha in alcun modo individuato la condotta del R. che assume antisindacale. Le domande proposte nei confronti di tali parti vanno pertanto respinte. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra ricorrente ed azienda stante la peculiarità delle questioni trattate e la qualità delle parti. Il ricorrente va invece condannato a rifondere a R. le spese di lite che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di R.R., liquidate in £. 1.500.000 oltre oneri accessori. Compensa le spese tra le altre parti Legnano li.10-12-97 Il Pretore
Il Collaboratore di Cancelleria |