TRIBUNALE Dl COMO - SEZIONE LAVORO (Giudice del Lavoro il dott. Beniamino Fargnoli) nella causa promossa dalla signora R.S., con lavv.to Michele Picerno contro S.&S. SRL con lavv.to S.S. ISTANZA PER LO SPOSTAMENTO DI UDIENZA lo sottoscritto avv.to Michele Picerno nella qualità di difensore della signora R.S. nella causa indicata in epigrafe premesso - che la presente causa è chiamata per la discussione avanti codesto Ill.mo Tribunale il giorno 7I06/2000 alle ore 9.00; - che il medesimo giorno 7/06/2000 il sottoscritto difensore è chiamato in contemporanea a presenziare ad altre udienze di discussione già assegnate dal Tribunale di Milano e segnatamente: - che l'avv.to Michele Picerno è chiamato a difendere la S.I. - C.S. - G.A. - L.D.A. - nella causa promossa contro la citata Società L.V. avanti il Tribunale di Milano dott. Blumetti causa identificata dall'R.G. XX/99; - che lavv.to Picerno e chiamato a difendere il signor P.R. nella causa promossa contro L.C. avanti il Tribunale di Milano dott. Santosuosso causa identificata dall'R.G.XX/2000; - che lavv.to Picerno è chiamato a difendere la signora C.B. nella causa promossa contro la P.M. avanti il Tribunale di Milano dott. Frattin causa identificata dall'R.G.XX/2000; - che lavv.to Picerno è chiamato a difendere il signor N.M. nella causa promossa contro il F.M.M. dott. Brusamolino causa identificata dall'R.G. XX/2000; che pertanto il sottoscritto avv.to Michele Picerno non può materialmente partecipare all'udienza indicata in epigrafe, essendo oltremodo difficoltoso differire le altre udienze; ciò premesso il sottoscritto avvocato, nella sua qualità ut supra chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia concedere un rinvio (anche breve) della udienza di discussione nella causa in oggetto con preghiera, se possibile di fissare la nuova udienza al 12/06; 19/06; 20/06; 21/06; 28/06 o al 30/06; e ovviamente tutti i sabati e di dar termine per la notifica del provvedimento di rinvio. Con osservanza. Milano, li 9/05/2000 avv.to Michele Picerno IL GIUDICE, Letta l'istanza di parte attrice con cui si chiede un rinvio di udienza fissata per il 7.06.2000, a causa dell'impegno in altre udienze del difensore; rammentato che il rito del lavoro 6 caratterizzato da rapidità e concentrazione; preso atto che l'impedimento del difensore non e motivo di rinvio il quale invece è espressamente vietato dall'art. 420 ultimo comma c.p.c.; ritenuto che parte convenuta con il suo difensore ha presumibilmente già organizzato la sua partecipazione dell'udienza del 7.06.2000, con tutti i propri testi, là dove i testi del ricorrente avrebbero già dovuto essere prevenuti della loro ammissione dell'udienza del 7.06.2000; constatato che laccoglimento dell'istanza scompaginerebbe i piani di tutte le suddette persone, le quali, a loro volta, per la nuova udienza, potrebbero addurre loro personali impegni, con conseguente nuovo posponimento dell'udienza; P. Q. M. Rigetta l'istanza. Como, li 16.05.2000 |