REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Distaccata di Cassano d'Adda

Il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Cassano d'Adda, in persona del Giudice Unico dott. Franco Cantù Rajnoldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo del Tribunale di Milano ­ Sezione Distaccata di Cassano d'Adda - il 5.11.2002 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2002

promossa da

C.G. (Codice Fiscale CZZ GRL 72519 M042Y) e B.D. (Codice Fiscale ...), entrambi elettivamente domiciliati preso lo studio dell' Avv. R.A. del foro di Milano che li rappresenta e difende per mandato a margine dell' atto di citazione.

ATTORI

contro

C.C.G. (Codice Fiscale ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pessano con Bornago (MI) in via Roma  n° 53/57 presso lo studio dell'Avv. Michele Picerno del foro di Monza che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 12.12.2002.

CONVENUTA

I.E.R. (Codice Fiscale ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domieiliata presso lo studio dell'Avv. L.D. del foro di Milano che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

e

Arch. P.V. (Codice Fiscale ...), elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti C.D. e B.M. del foro di Milano che la rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

TERZA CHIAMATA

e

R.A. (Codice Fiscale ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ..., rappresentata e difesa dall'Avv. M.C. del foro di Milano per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.

TERZA CHIAMATA

e

F.M. (Codice Fiscale ...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. E.R. del foro di Milano che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

TERZO CHIAMATO

avente ad oggetto: risarcimento danni (art. 1669 c.c.).

All' udienza del 20.10.2004 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per gli attori C.G. e B.D.:

“Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, respinte tutte le eccezioni in rito e nel merito ex adverso avanzate, ammettere le prove articolate nell'atto di citazione, con i testi già indicati, disponendosi altresì la doppia CTU, ivi richiesta. Rimettere, conseguentemente, la causa in istruttoria per l'espletamento delle prove e delle CTU. In subordine nel merito, condannare le convenute al risarcimento dei danni tutti da loro subiti, riservando la loro quantificazione ad un nuovo giudizio, con contestuale emissione di ordinanza di prosieguo della causa de qua, per l'esatta quantificazione dei danni richiesti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Per la convenuta C.C.G.:

“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui in narrativa; secondo miglior formula, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto azionato dagli attori. In via principale e nel merito, respingersi perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta dai signori C.e B. nei confronti della C.C.G.. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiarare tenuti, e conseguentemente, condannare in virtù delle convenzioni inter partes stipulate l'I.E.R. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore e l'Arch. P.V. con studio in ... in via ..., in via tra loro solidale od alternativa e secondo il rispettivo grado di responsabilità accertando in corso di causa, a tenere indenne la C.C.G. a r.1. da qualsiasi pretesa ex adverso  formulata ed a corrispondere ai sigg.ri G.C. e D.B. le somme eventualmente riconosciute a questi ultimi per l'eliminazione dei vizi lamentati ed a titolo di ristoro danni. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, limitare il pagamento di somme per l'eliminazione dei vizi lamentati ed il risarcimento del danno a carico della C.C.G. alla minor somma di ragione e di giustizia in base al grado di responsabilità accertato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e successive occorrende, ivi compreso il rimborso forfettario del 10%.”.

Per la convenuta I.E.R.:

“Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di causa: respingere la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto. In via istruttoria ammettersi le prove articolate in memoria ex art. 184 c.p.c.”.

Per la terza chiamata Arch. P.V.:

“Voglia il giudice adito accogliere le seguenti conclusioni. 1) In via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente rigettare la domanda; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto azionato dagli attori e conseguentemente rigettare la domanda. 2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sub la) e 1b), nel merito, in via principale, si chiede al Giudice Unico di respingere ogni domanda rivolta nei confronti dell'Arch. V. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 3) Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. F. e/o dell' impresa R. Srl per i fatti di causa e conseguentemente condannare il Sig. F.M. e/o l'impresa R. Srl a corrispondere quanto sarà riconosciuto in corso di causa a favore degli attori. 4) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande delle controparti nei confronti dell'Arch. V., condannare la R. Spa a manlevare e garantire l'Arch. V. da qualsiasi pretesa e a corrispondere direttamente quanto dovuto agli attori. 5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 6) In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c. del 28.4.2004 ed alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. qui integralmente richiamate ed alle quali si rinvia, con ogni più ampia riserva. 7) Con ogni riserva di agire in separata sede, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancata copertura da parte della polizza dell'evento di cui è causa e pertanto non venisse accolta la domanda sub 4), al fine di far dichiarare nulla la polizza sottoscritta dall'Arch. P.V. con la R. Spa in quanto carente del requisito essenziale del rischio, come esposto in narrativa e conseguentemente condannare la R. Spa al rimborso all'Arch. P.V. di quanto pagato a titolo di premio ad oggi pari ad € 14.993,57, oltre a quanto versato, oltre al risarcimento del danno subito da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rimborsate”.

Per la terza chiamata R. Spa:

“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, così giudicare: in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi indicati in narrativa e comunque respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dagli attori. In via principale dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata tra l'Arch. P.V. e R. Spa, avversaria pretesa. In via subordinata dichiarare l’avvenuta prescrizione del diritto di indennizzo dell'Arch. P.V. ai sensi dell’art. 2952 comma II c.c. ed in ogni caso respingere integralmente le domande tutte proposte nei confronti di R. Spa in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Per il terzo chiamato F.M.:

“Voglia il giudice del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda, contrariis rejectis, così provvedere: A) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Arch, Paola V.: B) sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza da ogni garanzia e le prescrizione di qualsiasi azione nei confronti del F. da chiunque e per qualsiasi titolo proposta; C) nel merito, respingere le domande tutte perché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa; D) in via subordinata istruttoria, nella denegatissima ipotesi che la causa venga rimessa in istruttoria, ammettersi i capitoli di prova articolati da F.M. nella memoria istruttoria datata 26.4.2004”.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato (rispettivamente in data 30.10.2002 ed in data 4.11.2002) i coniugi C.G. e B.D. chiamavano in giudizio davanti a questo Tribunale l'I.E.R. Srl (di seguito breviter R.) e la C.C.G. (di seguito breviter C.G.) e svolgeva nei loro confronti azione ex art. 1669 c.c. perché entrambe venissero dichiarate responsabile del grave difetto (pavimento interessato da notevole umidità nel periodo invernale) accertato e denunciato in ordine all'appartamento n° 16, inserito in edificio ubicato in ... in via ..., realizzato da R. ed a poi assegnato poi dalla C.C.G..

In particolare i coniugi C.e B. deducevano che detto grave vizio si era già manifestato nel 1999 e che dopo rituale diffida alcuni interventi erano stati effettuati ad opera di R. e di C.G., ma che gli stessi avevano risolto il problema solo in relazione al locale soggiorno, ma non agli altri locali.

Aggiungevano inoltre che senza esito erano rimaste le ulteriori diffide inviate ad R. ed alla C.G..

Chiedevano pertanto la condanna di R. e di C.G. al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione integrale di detto vizio e per il risarcimento dei danni.

Entrambe le citate convenute si costituivano in giudizio mediante deposito In Cancelleria di comparsa di risposta.

R. dichiarava di avere realizzato l'edificio sito in ... in via ... in base a contratto di appalto stipulato con la C.C.G., ma negava ogni profilo di responsabilità avendo realizzato l'opera in base al progetto redatto da altri e sotto la costante opera di direzione e di vigilanza dell'Arch. P.V., Direttore Lavori.

C.G. eccepiva in primo luogo la nullità del!' atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per mancata indicazione della natura ed entità dei danni lamentati, ed in secondo luogo la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto per mancato rispetto dei relativi termini.

Nel merito deduceva che in ogni caso il vizio lamentato era ascrivibile semmai all’attività di R. cui era stata affidata la costruzione dell'intero edificio con contratto di appalto di data 7.9.1995.

Chiedeva in ogni caso l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'Arch. P.V. (Direttore Lavori).

Con provvedimento di data 18.12.2002 ex art. 269 c.p.c. veniva disposto il differimento della prima udienza per consentire la citazione del terzo Arch. P.V. che si costituiva in Cancelleria in data 4.4.2003 mediante deposito di comparsa di costituzione e deposito fascicolo.

L' Arch. V. eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., ed in secondo luogo la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto per mancato rispetto dei relativi termini, stante la ritenuta non applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 1669 e ss c.c..

Negava ogni profilo di responsabilità avendo adempiuto alla propria obbligazione con diligenza ed in conformità al progetto.

Evidenziava che le opere per l'isolamento e l'impianto termico erano state progettate da F.M. e realizzate da R., e che pertanto l'eventuale responsabilità in ordine al lamentato vizio doveva essere accertata in capo a detti due soggetti.

Chiedeva in ogni caso l'autorizzazione a chiamare in giudizio la R. Spa (società con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile) e F.M. (nella qualità di titolare dello S.T. F., progettista dell'impianto termico e di isolamento dell'edificio in questione) per essere dagli stessi manlevato in ipotesi di soccombenza.

Con provvedimento di data 23.4.2003 ex art. 269 c.p.c. veniva disposto il differimento della prima udienza per consentire la citazione dei terzi F.M. e R. Spa che si costituivano, il primo in Cancelleria in data 27.6.2003 mediante deposito di comparsa di costituzione e deposito fascicolo, il secondo in data 18.9.2003 alla prima udienza ex art. 180 c.p.c..

Il F.M. eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione dell’iniziativa dell’Arch.V. essendo questa estranea al rapporto contrattuale intercorso direttamente con C.G. ed avente ad oggetto l'incarico di redigere il prospetto termotecnico.

In secondo luogo eccepiva in ogni caso la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto per mancato rispetto dei relativi termini, sia con riferimento agli artt. 2226 e 2230 c.c. (contatto di prestazione d'opera intellettuale), sia con riferimento agli artt. 1665, 1667 e 1669 C.c. (contratto di appalto).

Negava ogni profilo di propria responsabilità, deducendo che eventuali responsabilità in ordine al lamentato vizio dovevano essere accertate in capo alla Direzione Lavori od all'impresa che aveva eseguito i lavori..

R. Spa eccepiva in primo luogo l'inoperatività della copertura assicurativa per essere il fatto dedotto in giudizio dagli attori C.e B. non ricompresso fra i rischi garantiti, in secondo luogo la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 comma III c.c..

In via subordinata svolgeva altre eccezioni in rito e contestava nel merito ogni profilo di responsabilità della propria assicurata Arch. P.V..

All' esito dell' udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice assegnava doppi termini processuali (sia ex art. 183 u.c. sia ex art. 184 c.p.c.).

Ali' udienza del 9.6.2004 il giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni in ordine alle eccezioni formulate dai convenuti e dai terzi chiamati.

Precisate le conclusioni all'udienza del 20.10.2004 ed assegnati i termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex art, 281 quinquies comma I c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Fondata e meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di decadenza svolta dalle convenute C.G. e R., nonché dai terzi chiamati Arch. P.V., R. Spa e F.M..

Infatti quanto al lamentato vizio e consistente nel non corretto isolamento termico del pavimento dell'unità immobiliare di proprietà degli attori C.e B. (unità immobiliare consistente in appartamento posto al primo piano sovrastante area aperta adibita a portico condominiale) questo giudice evidenzia che l'art. 1669 c.c.: a) condiziona. la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell'edificio realizzato alla tempestività della relativa denuncia (“entro un anno dalla scoperta”); b) stabilisce il termine di prescrizione del diritto del committente (“il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”).

Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato che i proprietari attori C.e B. già nel dicembre 1999 avevano piena conoscenza dell'esistenza di detto vizio.

Detta collocazione temporale della consapevolezza del vizio è provata dai seguenti due elementi: a) in data 1.12.1999 lo S.T.P. di ... emetteva fattura (doc. 2 fascicolo attori) per il pagamento di prestazioni professionali consistite nella verifica termoigrometrica dell'appartamento di proprietà C. - B. per cui è causa e nella collegata progettazione di soluzioni dirette ad ovviare alla lamentata situazione. (pavimento interessato da notevole umidità nel periodo invernale); b) gli attori in atto di citazione indicano che “l'immobile, già ne/ 1999,  presentava gravi vizi di costruzione che lo rendevano inidoneo all' uso”.

Gli attori C. - B. devono ritenersi decaduti dall’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. in considerazione dell'assorbente e decisiva circostanza che la denuncia di detto vizio è stata effettuata  solo in data 29.11.2001 (vedi doe. 5 fascicolo attori), e quindi oltre il termine di un anno decorrente dalla scoperta, collocabile (per le ragioni sopra dette ed al più tardi) nel dicembre 1999.

E' opportuno sottolineare che sotto questo aspetto (rispetto del termine decadenziale ex art. 1669 c.c.) nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla lettera (doc. n° 4 fascicolo attori) asseritamene inviata dagli odierni attori C. - B. alla C.G., risultando questa priva di sottoiscrizione, priva di data e priva della prova dell'inoltro e della conseguente ricezione da parte della destinataria C.G..

Sul punto deve ritenersi non fondata la tesi degli attori C. ­ B. secondo cui il loro diritto non sarebbe ancora prescritto in quanto C.G. avrebbe riconosciuto ex art. 1944 c.c. il diritto del proprietari C. - B. ad avvalersi della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. con conseguente interruzione del termine prescrizionale.

Infatti deve evidenziarsi che alla data (6.12.2001 - vedi lettera a firma C.G. - doc. n° 6 fascicolo attori) dell'asserito riconoscimento da parte di C.G. del diritto di controparte C. - B. (ed a prescindere da ogni valutazione tecnica sul contenuto giuridico di detta lettera che obbiettivamente non contiene esplicite e chiari espressioni di riconoscimento del diritto di garanzia di controparte) il temine decadenziale era già ampiamente spirato per le ragioni già esposte.

Per i detti motivi, dunque, l'eccezione di decadenza va accolta e per l'effetto gli attori vanno dichiarati decaduti dal!' azione di garanzia ex art. 1669 c.c..

Stante l'esito della lite, le spese sono poste integralmente a carico degli attori e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Cassa no d'Adda, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C.G. e B.D. con atto di citazione notificato in data 30.10.2002 e 4.11. 2002, ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza svolta dalle convenute C.G. e R., nonché dai terzi chiamati Arch. P.V., R. Spa e F.M.,

dichiara

C.G. e B.D. decaduti dall' azione di garanzia ex art. 1669 c.c..

Condanna

C.G. e B.D. al pagamento delle spese di lite, liquidate (quanto alla convenuta C.C.G.) in complessivi € 3.363,21, di cui € 213,21 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed € 350,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull'imponibile nella misura di legge, (quanto alla convenuta I.E.R.) in complessivi € 2.800,00, di cui € 1.000,00 per diritti e € 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA sull'imponibile nella misura di legge, (quanto alla terza chiamata Arch. P.V.) in complessivi € 3.195,00, di cui € 45,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed € 350,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull'imponibile nella misura di legge, (quanto alla terza chiamata R. Spa) in complessivi € 3.503,76, di cui € 353,76 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed € 350,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull'imponibile nella misura di legge, (quanto al terzo chiamato F.M.) in complessivi € 3.185,66, di cui € 35,66 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed € 350,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull'imponibile nella misura di legge.

Così deciso in Cassano d'Adda in data 6 maggio 2005

Il Giudice

(dott. Franco Cantù Rajnoldi)