REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott.ssa Maria Innocenza Sanna

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3426 R.G. 2001 promossa da R. M. residente in M. via P. n. 6, rappresentato e difeso dall’Avv.to Michele Picerno, con studio in Sesto S. Giovanni, via Isonzo n. 8, come da procura a margine dell’atto di citazione

Contro

A. R. residente in M. via F. M. n. 1, V. D. A. residente in M. via D. A. n. 1, contumaci

E contro

G. s.p.a. i persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in T., via M. N. 4, rappresentato e difeso dall’Avv.to M. B., con studio in S. Via R. N. 44, come da procura speciale alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni per l’attore: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità delle odierne convenute per la causazione dei danni riportati da R. M., a seguito del sinistro del 12.1.2002, e per l’effetto condannare le stesse in solido fra loro, o in via alternativa, al risarcimento dei danni pari a £ 6.172.039, attuali € 3.187,59, o quella maggiore o minor somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data dell’incidente al saldo, nei limiti di competenza del Giudice adito.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Conclusioni per la convenuta G. S.p.a.: respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del R. M., proprietario e conducente del motociclo tg.

In via subordinata determinare la somma dovuta per la liquidazione dei danni subiti dall’attore ai sensi degli art. 2054, 2056, 1123, 1227, c.c., sulla base di eventuale percentuale di responsabilità concorsuale, che risultasse a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Condannare l’attore alla rifusione delle spese processuali in favore della G. S.p.a., ovvero compensare in tutto o in parte le stesse, in relazione all’eventuale reciproca soccombenza.

Conclusioni per i convenuti A. R. e V. D. A.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 28.11.2001, 27.11.2001, il Sig. M. R. ha chiamato in giudizio i Sig.ri A. R., V. D. A. E la s.p.a. G. Per ottenere il pagamento della somma di £ 6.172.039. Ha indicato come causa del proprio credito il diritto al risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo, e da alcuni effetti personali, nell’incidente stradale verificatosi nel viale R. di M. A seguito della improvvisa improvvida condotta di guida della Sig.ra A. Ha precisato che quest’ultimo operando un imprevisto cambio di corsia, senza segnalazione alcuna aveva costretto l’attore ad effettuare a sua volta un immediato scarto a sinistra sicché era riuscito a evitare la collisione ma era caduto dal motociclo, lacerandosi la giacca sportiva e il veicolo aveva a sua volta riportato danni lungo la fiancata sinistra, sulla forcella e sul parabrezza.

Iscritta la causa a ruolo, i Sig.ri A. E V. Sono rimasti contumaci, mentre la G. S.p.a. si è costituita in giudizio, contestando l’assunto dell’attore e attribuendo alla condotta di guida di questo, la responsabilità nella determinazione del sinistro, sia con riferimento al disposto degli art. 140, 148 2° comma e 149 1° comma del C.d.s., sia con riferimento all’art. 2043 c.c. Quanto ai danni, cui fa riferimento l’atto di citazione, ha rilevato l’esigenza di una prova in relazione al duplice nesso causale secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c.

Pur essendo stata disposta la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, questo non ha potuto essere esperito per la contumacia dei convenuti V. E A. E’ invece comparso l’attore R. che è stato sentito, sviluppando l’istanza istruttoria di entrambe le parti.

Assunta la prova per testi dedotta dall’attore, sono state precisate le conclusioni sopra trascritte, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi Della Decisione

La domanda è parzialmente fondata.

Va innanzi tutto precisato che l’impossibilità di richiamare nel caso di specie la duplice presunzione di responsabilità precisata dal 2° com. dell’art. 2054 c.c. non essendosi verificato scontro fra i veicoli coinvolti (Cass. 18/10/2001 n. 12750), non esclude la corresponsabilità dei convenuti.

La ricostruzione della dinamica del sinistro, quale risulta dal verbale di constatazione amichevole sottoscritta dai due conducenti e dalle stesse allegazioni sviluppate in causa, dimostra in modo in equivoco, l’inesistenza di un nesso causale fra la condotta di guida del conducente della Ford Ka ed il danno lamentato dall’attore. La manovra operata da R.A., che muovendosi dai veicoli in colonna in marcia sulla destra del V.le Romagna, ha iniziato direttamente a svoltare sulla sinistra limitandosi a segnalare il cambio di direzione, ha avuto una specifica valenza causale nell’evento di danno, oltre a costituire una palese violazione di quanto prevede il terzo comma lett. L dell’art. 154 C.d.S.

La manovra ha infatti posto in essere una situazione di pericolo, per i conducenti che seguivano sulla stessa carreggiata, contribuendo a creare una sorta di sbarramento nella circolazione.

Tenuto per fermo che la norma citata impone che per svoltare a sinistra il conducente deve accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata ed assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada, tale considerazione non esclude una colpevole condotta del R. che, proseguendo in una fase di sorpasso continuo di una colonna di veicoli, in una strada urbana, ha tenuto una velocità eccessiva rispetto alla possibilità di controllo del motociclo, che al solo accenno di frenata e di sterzata a sinistra ha slittato e strisciato a terra fermandosi contro il marciapiede del lato opposto della strada (sinistro rispetto alla direzione di marcia).

In tale contesto, valutate comparativamente le rispettive colpe, ritiene questo Giudice che all’evento di danno abbiano contribuito per 2/3 la condotta del R. e per 1/3 quella di R.A.

Quanto all’entità del danno sulla base delle deposizioni del teste B. che ha confermato la fattura di £ 5.723.030 (pari ad € 2955,70) relativa al motociclo, e del teste M. che ha dichiarato che in data 27/1/01 aveva venduto una giacca sportiva a R. per il prezzo di £ 449.000 tenuto conto delle percentuali di responsabilità ascritte, devono essere liquidate £ 1.393.257 (pari a € 719,56) per il motociclo e £ 112.250 (pari a € 57,97) per la giacca.

Discende la condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € in favore di M.R. con gli interessi legali dalla data dell’incidente al saldo.

In ragione della parziale reciproca soccombenza ma considerato che il diniego totale dei convenuti ha costretto l’attore a promuovere il giudizio, stima questo giudice di limitare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. a ¼ ponendo a carico dei convenuti in solido fra loro i residui ¾ che si liquidano in € 60 per spese (3/4 di 80,00) € 450,00 per diritti (3/4 di 598,85) € 600,00 per onorari (3/4 di 800,00) oltre I.V.A. e C.A. e 10% spese generali.

Per tali motivi

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da R.M. con atto di citazione nei confronti di A.R. e V. D. e della società assicuratrice G.E. in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in T., via M. n. 4, disattesa ogni diversa istanza così provvede:

     I.     condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore di M.R. della complessiva somma di € 777,53 oltre agli interessi legali dall’incidente al saldo.

   II.     Condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento di ¾ delle spese del giudizio pari ad € 110,00 oltre I.V.A., C.A. e 10% spese generali e dichiara compensato tra le parti il residuo quarto.

Monza, 14/10/2002

Giudice di Pace

M.I. Sanna