PROC. n. 48092/2000 Successivamente il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, ritenuti sussistenti i presupposti del richiesto provvedimento ex art 70Q cpc; rilevato, in particolare, per quel che riguarda il fumus, che il diritto del condominio ricorrente ad ottenere la consegna dal resistente. della documentazione, oggetto di ricorso, risulta fondarsi sulla norma di cui all'art. 1713 cc; che tale diritto non, risulta, per contro, in alcun. modo contestato dal resistente. medesimo, il quale, benché non costituito, lo ha espressamente riconosciuto alla prima udienza; che del pari sussistente deve ritenersi il periculum, avuto riguardo all'esistenza di contenziosi in atto, in cui il ricorrente è parte (v. docc. nn 5, 6, 7), ed alla conseguente, urgente necessita dello stesso di entrare in possesso della documentazione relativa alla gestione pregressa, al fine di apprestare adeguata difesa anche a fonte di procedure esecutive incipienti o già in essere; che il ricorso va peraltro accolto in relazione ai documenti indicati in sede di precisazione delle conclusioni dal ricorrente, e tuttora a questo non consegnati, laddove gli altri, di cui all'iniziale domanda cautelare, sono stati, a detta del ricorrente medesimi, restituiti spontaneamente dal resistente in corso di causa; che anche sul punto di cui sopra non vi è, infatti, contestazione alcuna da parte del resistente medesimo, contumace; che viene fissato, a norma dell'art. 669 octies cpc, il termine perentorio per linizio della causa di merito di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento; che si riserva all'esito del predetto giudizio di merito ogni. provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese relative alla presente fase cautelare; P.Q.M. visti gli artt. 700, 669 bis e ss cpc, cosi decide: a) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al dr. M.A. di consegnare immediatamente al ricorrente, a mezzo Ufficiale Giudiziario o nel domicilio dal secondo eletto nella presente procedura, i documenti dettagliatamente indicati dal ricorrente medesimo in sede di precisazione delle conclusioni, e riportati da A) ad R) nell'allegato 2) del presente provvedimento, allegato che, composto da n 3 fogli, forma parte integrante del provvedimento medesimo, ed al quale si fa qui espresso richiamo; b) assegna al ricorrente il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio della causa di merito. Si comunichi. Milano, 17.10.2000 Il Giudice TRIBUNALE DI MILANO TRIBUNALE DI MILANO Nella causa promossa ex art. 700 cpc dal S. di via S. con lavv.to Michele Picerno identificato dal R.L. 48092/00 CONTRO Dotto, M.A. FOGLIO SEPARATO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI Voglia il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così disporre: IN VIA PRINCIPALE: ordinare al dott. M.A. di consegnare immediatamente nelleletto domicilio i seguenti documenti:
Con osservanza, Milano, 16/10/00 Avv. Michele Picerno |