PROC. n. 48092/2000

Successivamente il Giudice, sciogliendo la riserva che precede,

ritenuti sussistenti i presupposti del richiesto provvedimento ex art 70Q cpc;

rilevato, in particolare, per quel che riguarda il fumus, che il diritto del condominio ricorrente ad ottenere la consegna dal resistente. della documentazione, oggetto di ricorso, risulta fondarsi sulla norma di cui all'art. 1713 cc;

che tale diritto non, risulta, per contro, in alcun. modo contestato dal resistente. medesimo, il quale, benché non costituito, lo ha espressamente riconosciuto alla prima udienza;

che del pari sussistente deve ritenersi il periculum, avuto riguardo all'esistenza di contenziosi in atto, in cui il ricorrente è parte (v. docc. nn 5, 6, 7), ed alla conseguente, urgente necessita dello stesso di entrare in possesso della documentazione relativa alla gestione pregressa, al fine di apprestare adeguata difesa anche a fonte di procedure esecutive incipienti o già in essere;

che il ricorso va peraltro accolto in relazione ai documenti indicati in sede di precisazione delle conclusioni dal ricorrente, e tuttora a questo non consegnati, laddove gli altri, di cui all'iniziale domanda cautelare, sono stati, a detta del ricorrente medesimi, restituiti spontaneamente dal resistente in corso di causa;

che anche sul punto di cui sopra non vi è, infatti, contestazione alcuna da parte del resistente medesimo, contumace;

che viene fissato, a norma dell'art. 669 octies cpc, il termine perentorio per l’inizio della causa di merito di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento;

che si riserva all'esito del predetto giudizio di merito ogni. provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis e ss cpc, cosi decide:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al dr. M.A. di consegnare immediatamente al ricorrente, a mezzo Ufficiale Giudiziario o nel domicilio dal secondo eletto nella presente procedura, i documenti dettagliatamente indicati dal ricorrente medesimo in sede di precisazione delle conclusioni, e riportati da A) ad R) nell'allegato 2) del presente provvedimento, allegato che, composto da n 3 fogli, forma parte integrante del provvedimento medesimo, ed al quale si fa qui espresso richiamo;

b) assegna al ricorrente il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.

Milano, 17.10.2000

Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 6A CIVILE
DEPOSITATO OGGI
17 OTT 2000


TRIBUNALE DI MILANO

Nella causa promossa ex art. 700 cpc dal S. di via S. con l’avv.to Michele Picerno identificato dal R.L. 48092/00

CONTRO

Dotto, M.A.

FOGLIO SEPARATO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così disporre:

IN VIA PRINCIPALE: ordinare al dott. M.A. di consegnare immediatamente nell’eletto domicilio i seguenti documenti:

  1. tutti i contratti stipulati con la ditta L. e L.G.:
  2. verbale di nomina del precedente amministratore, signor M., nonché tutti i documenti che il signor M. consegnò al momento delle consegne;
  3. tutti i verbali di assemblea del S. dal 1973 al 1988;
  4. il verbale dell’assemblea ordinaria del 9/2/00;
  5. le pezze giustificative delle spese sostenute dal S. dal 1973 al 31/12/99;
  6. i preventivi e i rendiconti di esercizio dal 1973 al 1988, nonché il rendiconto gestione 92/93 e il rendiconto gestione 91/92;
  7. il contratto di assicurazione del S.;
  8. le fatture delle spese legali sostenute dal S. dal 1996 in poi, oltre alle ricevute di versamento delle ritenute d’acconto a favore dei professionisti;
  9. le quietanze di pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
  1. il rendiconto gestione 97/98;
  2. il decreto ingiuntivo e precetto emessi a favore di C. per conto dell’avv.to P.;
  3. i documenti relativi alla costruzione della rampa al fabbricato 17 per condomino portatore di handicap;
  4. il libretto di risparmio del S. come evidenziato dal rendiconto 97/98;
  5. la specifica di tutti i rapporti bancari con tutti gli istituti di credito e in particolare gli estratti conto e i bonifici fatti;
  6. le bollettine di pagamento delle spese condominiali di tutti i condomini con le quietanze;
  7. i preventivi e rendiconti gestione del riscaldamento dal 1973 in poi;
  8. con vittoria di spese diritti e onorari come da separata nota che si allega.

 

Con osservanza, Milano, 16/10/00

Avv. Michele Picerno