parte integrante del verbale d’udienza del 19.3.97

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Pretore di Milano, dott.ssa Giovanna Beccarini-Crescenzi, della II sezione civile, ha pronunziato ai sensi dell’art. 315 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 7593 R.G. 96 di questo ufficio e promossa da

D.A., con il proc. dom. Avv. M. Picerno, via Leoncavallo n. 45 – Milano

ATTORE

contro

E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. Avv. R.D., C.so di P.ta V. n. 28 – M. e gli Avv. F.P.P. e A.D.B. del Foro di B.

LA L. SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. Avv. A.D., via dell’A. n. 1 – M. e l’Avv. P.M. del Foro di M.

CONVENUTE

e contro

A.V., res. in M., via D.G. n. 15

CONVENUTO-CONTUMACE

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

  • premesso che con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il D. ha dichiarato di proporre opposizione avverso il precetto notificatogli su istanza dell’E. S.p.A. per il pagamento della somma di L. 14.086.851, oltre accessori di legge e chiesto l’accertamento della responsabilità della Cooperativa La L., in qualità di mandante, ovvero di A.V. e la condanna dei medesimi in solido e\o in via alternativa a manlevare l’attore da ogni responsabilità;
  • che a sostegno delle suddette domande il D. ha dedotto di aver stipulato il contratto di somministrazione di energia elettrica da cui e derivato il debito di cui al precetto su mandato de La L., per facilitare l’apertura di un negozio gestito dalla cooperativa e con la precisa intesa che quest’ultima gli avrebbe rimborsato le somme versate all’E.;
  • che l’attore ha precisato che tale accordo era intervenuto con A.V., presidente della cooperativa all’epoca dei fatti; che La L. soc. coop. a r.l. si e costituita ritualmente in giudizio contestando l’accordo dedotto dall’attore e chiedendo che venisse dichiarata l’estraneità della Cooperativa al credito vantato dall’E. nei confronti del D. e che venisse accertato che il contratto di somministrazione dell’energia era stato stipulato in nome e conto proprio dall’attore;
  • che l’E. S.p.A., pure ritualmente costituitosi, ha rilevato la propria estraneità rispetto alla causa promossa dall’attore e eccepito in ogni caso la tardività delle eccezioni di controparte, riguardanti questioni ormai coperte dal giudicato, che il creditore precettante ha pertanto richiesto l’estromissione dal presente giudizio o in subordine il rigetto dell’opposizione;
  • che nonostante la regolarità della notifica non si è invece costituito in giudizio A.V., e se ne è pertanto dichiarata la contumacia;
  • rilevato che, al di là della formale intitolazione dell’atto e della premessa ("l’attore promuove formale opposizione avverso l’atto di precetto per i seguenti motivi"), il D. non svolge alcuna domanda nei confronti del creditore precettante e contraddittore nell’ambito del processo di esecuzione e delle eventuali opposizioni, né formula alcuna richiesta riguardante il precetto;
  • che al contrario con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il D. propone domande nei confronti di terzi che hanno come mero presupposto il debito dell’attore nei confronti dell’E., debito ormai accertato con decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.;
  • che tali domande si sostanziano, come appare evidente, oltre che dalle conclusioni rassegnate, dall’esplicito richiamo degli artt. 1719, 1720 c.c., nella richiesta di rimborso delle somme versate al precettante rivolta a La L. ed all’A., in qualità di mandanti;
  • considerato che il procuratore dell’attore agisce in forza di procura in calce al precetto che esplicitamente abilita il difensore a difendere e rappresentare la parte nel "presente giudizio" e che la delega è estesa ad ogni fase del giudizio ed all’eventuale esecuzione forzata;
  • rilevato che tale procura può ritenersi valida per tutti i possibili giudizi e procedure (come quelli di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all’esecuzione) destinati a togliere efficacia al precetto;
  • che al contrario tale procura, stante il suo tenore ed il luogo in cui e posta, non abilita il difensore a promuovere una distinta ed autonoma controversia nei confronti di soggetti estranei al giudizio di esecuzione ed all’eventuale opposizione;
  • considerato sotto altro profilo che per tutte le ragioni suesposte non può certo ritenersi, in relazione a quanto solitamente affermato dalla Suprema Corte in sede di interpretazione dell’art. 83, III comma, c.p.c, che il precetto e un atto del presente procedimento per il solo fatto che anche il creditore precettante e parte del giudizio;
  • rilevato che il precetto, al contrario, costituisce esclusivamente un elemento di prova del credito che l’attore assume di vantare nei confronti degli asseriti mandanti;
  • ritenuto pertanto che va dichiarata la nullità della citazione introduttiva per mancanza di valida procura in capo al difensore dell’attore;
  • che pertanto il difetto dell’indispensabile presupposto processuale costituito dal rilascio di valida procura al difensore dell’attore determina la nullità dell’intero giudizio e preclude l’esame di qualsiasi altra questione;
  • considerato infine, per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, che è palese che l’E., pure legittimata a contraddire nell’eventuale opposizione al precetto rispetto alla quale non sorgerebbero problemi di validità della procura, è stata del tutto ingiustificatamente evocata nel presente giudizio e ritenuto pertanto che l’attore deve rifondere le spese di lite alla suddetta convenuta;
  • rilevato, al contrario, per quanto attiene i rapporti con La L., che il difetto di procura è stato rilevato d’ufficio, ciò che ha precluso l’esame nel merito delle contrapposte richieste;
  • ritenuta pertanto equa l’integrale compensazione delle spese tra l’attore e la cooperativa convenuta;
  • considerato infine che nessuna pronuncia in ordine alle spese va resa nei rapporti fra il D. e l’A., stante l’esito della lite e la contumacia di quest’ultimo,

P. Q. M.

Il pretore, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, cosi provvede

    1. dichiara la nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio per mancanza di valida procura in capo al difensore dell’attore e la nullità dell’intero giudizio;
    2. condanna l’attore a rifondere all’E. le spese di lite, liquidate in L. 1.619.400 complessive, di cui L. 75.000 per spese, L. 704.000 per diritti, L. 700.000 per onorari e L. 140.400 ex art. 15 Tariffa Forense.
    3. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra l’attore e la convenuta la L. soc. coop. a r.l.

Milano, 19.3.97

Il Pretore