parte integrante del
verbale dudienza del 19.3.97

REPUBBLICA ITALIANA
PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Pretore di Milano, dott.ssa Giovanna Beccarini-Crescenzi, della II
sezione civile, ha pronunziato ai sensi dellart. 315 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7593 R.G. 96 di questo ufficio e promossa
da
D.A., con il proc. dom. Avv. M. Picerno, via Leoncavallo n. 45
Milano
ATTORE
contro
E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
il proc. dom. Avv. R.D., C.so di P.ta V. n. 28 M. e gli Avv. F.P.P. e A.D.B. del
Foro di B.
LA L. SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il proc. dom. Avv. A.D., via dellA. n. 1 M. e lAvv.
P.M. del Foro di M.
CONVENUTE
e contro
A.V., res. in M., via D.G. n. 15
CONVENUTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- premesso che con latto di citazione introduttivo del presente giudizio il D. ha
dichiarato di proporre opposizione avverso il precetto notificatogli su istanza
dellE. S.p.A. per il pagamento della somma di L. 14.086.851, oltre accessori di
legge e chiesto laccertamento della responsabilità della Cooperativa La L., in
qualità di mandante, ovvero di A.V. e la condanna dei medesimi in solido e\o in via
alternativa a manlevare lattore da ogni responsabilità;
- che a sostegno delle suddette domande il D. ha dedotto di aver stipulato il contratto di
somministrazione di energia elettrica da cui e derivato il debito di cui al precetto su
mandato de La L., per facilitare lapertura di un negozio gestito dalla cooperativa e
con la precisa intesa che questultima gli avrebbe rimborsato le somme versate
allE.;
- che lattore ha precisato che tale accordo era intervenuto con A.V., presidente
della cooperativa allepoca dei fatti; che La L. soc. coop. a r.l. si e costituita
ritualmente in giudizio contestando laccordo dedotto dallattore e chiedendo
che venisse dichiarata lestraneità della Cooperativa al credito vantato
dallE. nei confronti del D. e che venisse accertato che il contratto di
somministrazione dellenergia era stato stipulato in nome e conto proprio
dallattore;
- che lE. S.p.A., pure ritualmente costituitosi, ha rilevato la propria estraneità
rispetto alla causa promossa dallattore e eccepito in ogni caso la tardività delle
eccezioni di controparte, riguardanti questioni ormai coperte dal giudicato, che il
creditore precettante ha pertanto richiesto lestromissione dal presente giudizio o
in subordine il rigetto dellopposizione;
- che nonostante la regolarità della notifica non si è invece costituito in giudizio
A.V., e se ne è pertanto dichiarata la contumacia;
- rilevato che, al di là della formale intitolazione dellatto e della premessa
("lattore promuove formale opposizione avverso latto di precetto per i
seguenti motivi"), il D. non svolge alcuna domanda nei confronti del creditore
precettante e contraddittore nellambito del processo di esecuzione e delle eventuali
opposizioni, né formula alcuna richiesta riguardante il precetto;
- che al contrario con latto di citazione introduttivo del presente giudizio il D.
propone domande nei confronti di terzi che hanno come mero presupposto il debito
dellattore nei confronti dellE., debito ormai accertato con decreto ingiuntivo
dichiarato esecutivo ai sensi dellart. 647 c.p.c.;
- che tali domande si sostanziano, come appare evidente, oltre che dalle conclusioni
rassegnate, dallesplicito richiamo degli artt. 1719, 1720 c.c., nella richiesta di
rimborso delle somme versate al precettante rivolta a La L. ed allA., in qualità di
mandanti;
- considerato che il procuratore dellattore agisce in forza di procura in calce al
precetto che esplicitamente abilita il difensore a difendere e rappresentare la parte nel
"presente giudizio" e che la delega è estesa ad ogni fase del giudizio ed
alleventuale esecuzione forzata;
- rilevato che tale procura può ritenersi valida per tutti i possibili giudizi e
procedure (come quelli di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione
allesecuzione) destinati a togliere efficacia al precetto;
- che al contrario tale procura, stante il suo tenore ed il luogo in cui e posta, non
abilita il difensore a promuovere una distinta ed autonoma controversia nei confronti di
soggetti estranei al giudizio di esecuzione ed alleventuale opposizione;
- considerato sotto altro profilo che per tutte le ragioni suesposte non può certo
ritenersi, in relazione a quanto solitamente affermato dalla Suprema Corte in sede di
interpretazione dellart. 83, III comma, c.p.c, che il precetto e un atto del
presente procedimento per il solo fatto che anche il creditore precettante e parte del
giudizio;
- rilevato che il precetto, al contrario, costituisce esclusivamente un elemento di prova
del credito che lattore assume di vantare nei confronti degli asseriti mandanti;
- ritenuto pertanto che va dichiarata la nullità della citazione introduttiva per
mancanza di valida procura in capo al difensore dellattore;
- che pertanto il difetto dellindispensabile presupposto processuale costituito dal
rilascio di valida procura al difensore dellattore determina la nullità
dellintero giudizio e preclude lesame di qualsiasi altra questione;
- considerato infine, per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, che è
palese che lE., pure legittimata a contraddire nelleventuale opposizione al
precetto rispetto alla quale non sorgerebbero problemi di validità della procura, è stata del tutto
ingiustificatamente evocata nel presente giudizio e ritenuto pertanto che lattore
deve rifondere le spese di lite alla suddetta convenuta;
- rilevato, al contrario, per quanto attiene i rapporti con La L., che il difetto di
procura è stato
rilevato dufficio, ciò che ha precluso lesame nel merito delle contrapposte
richieste;
- ritenuta pertanto equa lintegrale compensazione delle spese tra lattore e la
cooperativa convenuta;
- considerato infine che nessuna pronuncia in ordine alle spese va resa nei rapporti fra
il D. e lA., stante lesito della lite e la contumacia di questultimo,
P. Q. M.
Il pretore, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, cosi provvede
- dichiara la nullità dellatto di citazione introduttivo del presente giudizio per
mancanza di valida procura in capo al difensore dellattore e la nullità
dellintero giudizio;
- condanna lattore a rifondere allE. le spese di lite, liquidate in L.
1.619.400 complessive, di cui L. 75.000 per spese, L. 704.000 per diritti, L. 700.000 per
onorari e L. 140.400 ex art. 15 Tariffa Forense.
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra lattore e la convenuta la
L. soc. coop. a r.l.
Milano, 19.3.97
Il Pretore |