PRETURA Dl MILANO RICORSO EX ART. 670 c.p.c.
D.S., G.G., G.S. e A.S., elettivamente domiciliati in via Lecco, 2 presso lo studio dellavv.to Michele Picerno che li rappresenta e difende per procura in calce al presente atto PREMESSO
Tutto ciò premesso gli odierni ricorrenti ut supra rappresentati e difesi CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia inaudita altera parte autorizzare il sequestro giudiziario degli effetti cambiari in possesso del signor T.L. presso la Rolo Banca 1473 via Cordusio, 3 in Milano Con vittoria di spese, diritti e onorari. Si produce
Milano, li 27 ottobre 1997 avv. Michele Picerno IL PRETORE letto il ricorso in atti e vista la documentazione allegata, rilevato che appaiono ricorrere i presupposti di cui allart.670 c.p.c., in quanto, a seguito del lamentato inadempimento, appare contestata dai ricorrenti la legittimità del possesso, ad opera di T.L., dei titoli cambiari dai medesimi a suo tempo in forza di contratto consegnati al predetto; che le peculiarità della fattispecie inducono a procedere inaudita altera parte, apparendo giustificato il timore di una vanificazione del provvedimento ove si proceda altrimenti, attesa lurgenza; che tuttavia, poiché trattasi del sequestro di titoli di credito, occorre tutelare i diritti di eventuali terzi i buona fede; autorizza Il sequestro giudiziario a favore di D.S., G.G., G.S., A.S. dei 3 effetti cambiari dellimporto di L. 8.500.000 luno, con scadenza, rispettivamente, 0/10/97, 30/11/97, 30/12/97, in possesso di T.L. presso la Rolo Banca 1473, v. Cordusio, Milano, fatti salvi, tuttavia, eventuali diritti di terzi di buona fede. Dispone la comparizione delle parti dinanzi a se per ludienza del 17/11/97, h 13.00, assegnando termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del presente decreto al resistente fino al 8/11/97 Il Pretore
Milano, 30/10/97 PROC. N. 14700/97 R.G. IL PRETORE a scioglimento della riserva, ritenuto, anche a seguito dei rilievi opposti dal resistente, sia pure ad altro titolo, che il ricorso in esame non contenga la specifica indicazione della causa di merito che si intende esperire; che la stessa neppure sia individuabile in modo certo a tenore del medesimo ricorso; che tale requisito formale sia invece indispensabile ai fini della valutazione, ad esempio, del fumus (non essendo indicati ne il petitum ne la causa petendi non appare possibile stabilire la sussistenza dello stesso), e della competenza ex art. 669 ter c.p.c.; che la relativa presenza debba ritenersi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, e la questione rilevabile dufficio, attenendo alle condizioni ed ai presupposti processuali del rimedio fatto valere in via cautelare; che il ricorso in esame, dunque, in quanto inammissibile va respinto per tale motivo, ed il provvedimento di sequestro giudiziario, con relative integrazioni, a seguito dello stesso concesso va revocato; che a norma dellart. 669 septies vanno liquidate le spese dellattuale fase di giudizio, qui esaurita, spese che, avuto riguardo alla natura della presente pronuncia, vengono dichiarate interamente compensate fra le parti; P.Q.M. visti gli artt. 669 bis e ss. C.p.c. rigetta il ricorso per sequestro giudiziario quale proposto nellambito della procedura di cui in epigrafe. Revoca il proprio provvedimento emesso nellambito della procedura predetta n.14700/97 RG, nonché la successiva integrazione dello stesso, provvedimento con cui in data 30/10/97 veniva autorizzato in favore di D.S., G.G., G.S., A.S. il sequestro giudiziario di 3 effetti cambiari dellimporto di £. 8.500.000 luno, con scadenza, rispettivamente, il 30/10/97, 30/11/97, 30/12/97, da eseguirsi presso la Rolo Banca 1473, v. Cordusio 3, Milano, ovvero presso lagenzia CARIPLO di Senago, ovvero ovunque i titoli predetti si trovino. Dispone la restituzione in libera disponibilità al funzionario della CARIPLO di Senago, attuale custode giudiziario, del titolo con scadenza 30/11/97, già materialmente sequestrato a sue mani, come da p.v. in atti, in data 12/11/97; e la restituzione, in favore del detentore dello stesso al momento dei sequestro eventuale, di ogni altro titolo di cui, in forza del provvedimento succitato, si sia, eventualmente, nelle more proceduto a sequestro giudiziario.Dichiara compensate le spese tra le parti. Si comunichi alle parti. Milano, 26/11/97.
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA IL 26 NOV. 1997 |