PRETURA Dl MILANO

RICORSO EX ART. 670 c.p.c.

 

D.S., G.G., G.S. e A.S., elettivamente domiciliati in via Lecco, 2 presso lo studio dell’avv.to Michele Picerno che li rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

PREMESSO

  1. che in data 4/2/97 gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto contratto d’affitto d’azienda con il signor T.L. titolare dell’azienda denominata T. Pub e C. composta da tre piscine, due scivoli acquatici; attrezzature, da un bar, da una piscina non agibile… come meglio precisato nel contratto che si produce a tergo (doc.n.1);
  2. che le mura della suddetta attività appartengono però al signor M.M., il quale è il locatore nei confronti di T., conduttore; mentre gli odierni ricorrenti rivestono la qualifica di sub-conduttori;
  3. che il signor T. non ha pagato i canoni dovuti verso il proprietario signor M. il quale sta agendo presso la Pretura di Vigevano sez. distaccata di Mortara per ottenere sfratto per morosità (doc.n.2);
  4. che gli odierni ricorrenti rischiano per fatto proprio del T. di esser mandati via con notevole danno dei propri beni ed attrezzature;
  5. che gli odierni ricorrenti per ottemperare l’obbligo di pagare i canoni locatizi hanno emesso e consegnato al T. effetti cambiari per l’importo di 8.500.000 l’uno al mese con scadenza al 30 di ogni mese;
  6. che attualmente il T. e in possesso di tre cambiali per l’importo di L. 8.500.000, cambiali poste all’incasso presso il proprio istituto di credito Rolo Banca 1473 via Cordusio, 3 e poi pagate sul conto CARIPLO intestato al signor S.G. qui ricorrente; con scadenza 30/10; 30/11; 30/12;
  7. che dato l’inadempimento contrattuale del signor T. verso il signor M., gli odierni ricorrenti contestano la legittimità del possesso dei predetti titoli da parte del signor T.;
  8. che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "nel caso in cui si controverta sulla legittimità del possesso dei titoli presso il creditore, l’effetto cautelare - conservativo si presta ad esser conseguito con l’istituto del sequestro giudiziario" (così in giurisprudenza ord. Pret. Monza, dott.ssa Improta, 19/2/96 Marzocca/Hinternordis), (doc.n.3);
  9. che il fumus boni juris è costituito dal fatto che il signor T. è prima facie inadempiente nei confronti dei ricorrenti poiché questi rischiano di non potere godere della cosa che forma oggetto del contratto di locazione;
  10. che il periculum in mora e dato dal fatto che nelle more del giudizio, i ricorrenti devono intanto ottemperare ai pagamenti dovuti in forza delle predette cambiali;

Tutto ciò premesso gli odierni ricorrenti ut supra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma voglia inaudita altera parte autorizzare il sequestro giudiziario degli effetti cambiari in possesso del signor T.L. presso la Rolo Banca 1473 via Cordusio, 3 in Milano Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si produce

  1. contratto;
  2. verbale di causa;
  3. ordinanza Pret. Monza 19/2/96;

 

Milano, li 27 ottobre 1997

avv. Michele Picerno


IL PRETORE

letto il ricorso in atti e vista la documentazione allegata,

rilevato che appaiono ricorrere i presupposti di cui all’art.670 c.p.c., in quanto, a seguito del lamentato inadempimento, appare contestata dai ricorrenti la legittimità del possesso, ad opera di T.L., dei titoli cambiari dai medesimi a suo tempo in forza di contratto consegnati al predetto;

che le peculiarità della fattispecie inducono a procedere inaudita altera parte, apparendo giustificato il timore di una vanificazione del provvedimento ove si proceda altrimenti, attesa l’urgenza;

che tuttavia, poiché trattasi del sequestro di titoli di credito, occorre tutelare i diritti di eventuali terzi i buona fede;

autorizza

Il sequestro giudiziario a favore di D.S., G.G., G.S., A.S. dei 3 effetti cambiari dell’importo di L. 8.500.000 l’uno, con scadenza, rispettivamente, 0/10/97, 30/11/97, 30/12/97, in possesso di T.L. presso la Rolo Banca 1473, v. Cordusio, Milano, fatti salvi, tuttavia, eventuali diritti di terzi di buona fede.

Dispone la comparizione delle parti dinanzi a se per l’udienza del 17/11/97, h 13.00, assegnando termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del presente decreto al resistente fino al 8/11/97

Il Pretore

 

Milano, 30/10/97


PROC. N. 14700/97 R.G.

IL PRETORE

a scioglimento della riserva,

ritenuto, anche a seguito dei rilievi opposti dal resistente, sia pure ad altro titolo, che il ricorso in esame non contenga la specifica indicazione della causa di merito che si intende esperire;

che la stessa neppure sia individuabile in modo certo a tenore del medesimo ricorso;

che tale requisito formale sia invece indispensabile ai fini della valutazione, ad esempio, del fumus (non essendo indicati ne il petitum ne la causa petendi non appare possibile stabilire la sussistenza dello stesso), e della competenza ex art. 669 ter c.p.c.;

che la relativa presenza debba ritenersi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, e la questione rilevabile d’ufficio, attenendo alle condizioni ed ai presupposti processuali del rimedio fatto valere in via cautelare;

che il ricorso in esame, dunque, in quanto inammissibile va respinto per tale motivo, ed il provvedimento di sequestro giudiziario, con relative integrazioni, a seguito dello stesso concesso va revocato;

che a norma dell’art. 669 septies vanno liquidate le spese dell’attuale fase di giudizio, qui esaurita, spese che, avuto riguardo alla natura della presente pronuncia, vengono dichiarate interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e ss. C.p.c.

rigetta il ricorso per sequestro giudiziario quale proposto nell’ambito della procedura di cui in epigrafe.

Revoca il proprio provvedimento emesso nell’ambito della procedura predetta n.14700/97 RG, nonché la successiva integrazione dello stesso, provvedimento con cui in data 30/10/97 veniva autorizzato in favore di D.S., G.G., G.S., A.S. il sequestro giudiziario di 3 effetti cambiari dell’importo di £. 8.500.000 l’uno, con scadenza, rispettivamente, il 30/10/97, 30/11/97, 30/12/97, da eseguirsi presso la Rolo Banca 1473, v. Cordusio 3, Milano, ovvero presso l’agenzia CARIPLO di Senago, ovvero ovunque i titoli predetti si trovino.

Dispone la restituzione in libera disponibilità al funzionario della CARIPLO di Senago, attuale custode giudiziario, del titolo con scadenza 30/11/97, già materialmente sequestrato a sue mani, come da p.v. in atti, in data 12/11/97; e la restituzione, in favore del detentore dello stesso al momento dei sequestro eventuale, di ogni altro titolo di cui, in forza del provvedimento succitato, si sia, eventualmente, nelle more proceduto a sequestro giudiziario.

Dichiara compensate le spese tra le parti.

Si comunichi alle parti.

Milano, 26/11/97.

 

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

IL 26 NOV. 1997